Cassazione Penale, Ordinanza n. 02904/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva che tale doglianza è inammissibile perché non consentita dalla legge nel contesto del patteggiamento e, comunque, del tutto generica. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla concreta imputazione originaria oltre alla scelta del rito speciale.
Norme richiamate
sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Il provvedimento impugnato è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel relativo perimetro il motivo sulla qualificazione giuridica dei fatti è ritenuto non consentito dalla legge, oltre che generico.
Massime di principio
- Nel ricorso avverso una sentenza di patteggiamento non è deducibile un motivo che investa, in modo non consentito, la qualificazione giuridica dei fatti, quando la legge non lo ammetta nel rito applicato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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