Cassazione Penale, Sentenza n. 47721/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. lamentando un vizio di "inesatta percezione" delle risultanze processuali da parte della Corte di cassazione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene che la Corte non avrebbe tenuto conto del carteggio che dimostrerebbe l'immediata indicazione, da parte sua, del luogo di deposito della contabilità (via Mastrogiorgio a Forlì) e che, al massimo, la sua condotta si sarebbe tradotta in una scarsa collaborazione (indicazione della sede ma mancato deposito in cancelleria), non nella sottrazione o distruzione delle scritture contabili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per palese infondatezza. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni proposte riproducano una censura di valutazione (errore di giudizio) e non un errore di percezione degli atti interno al giudizio di legittimità, ragion per cui il rimedio straordinario ex art. 625-bis non è applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il rimedio è limitato all'errore di fatto consistente in una svista o equivoco nella percezione degli atti interni del giudizio di legittimità; non copre errori di valutazione degli elementi probatori o di diritto.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; qui è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
art. 220 Legge Fallimentare (L.F.)
Richiamata nella motivazione come norma collegata alla fattispecie di bancarotta: la Corte ha valutato che la condotta contestata ricade nella più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e non nella semplice omissione sanzionata dall'art. 220 L.F.
art. 16 Legge Fallimentare (L.F.)
Richiamato in relazione all'accertamento della qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo) giustificasse l'inquadramento nella bancarotta fraudolenta documentale.
Sez. U. n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Giurisprudenza di riferimento che distingue errore di fatto (svista/percezione) da errore di giudizio; se la causa non è esclusivamente percettiva, il rimedio ex art. 625-bis non è configurabile.
Sez. U. n. 28717 del 21/06/2012 (Brunetto)
Precisa che la legittimazione al ricorso straordinario sussiste anche quando la cassazione abbia annullato con rinvio limitatamente a profili sanzionatori; citata per ragioni di ammissibilità temporale del ricorso.
Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007 (Previti e altri)
Affermata l'impossibilità di usare il rimedio per contestare la valutazione degli elementi probatori, che va invece dedotta con i mezzi di impugnazione ordinari.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato)
Ribadisce che l'errore materiale/fatto riguarda svista o equivoco nella percezione degli atti e che gli errori di valutazione/interpretazione sono estranei al rimedio ex art. 625-bis.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento al principio che, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli "errori di percezione" (svista o equivoco) nella lettura degli atti del giudizio di legittimità e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito sui fatti o sulle prove.
- Quando si contesta una decisione per presunta errata valutazione probatoria occorre impugnare con i rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) e non con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Se la stessa censura è già stata esaminata e respinta in precedenti gradi o ricorsi, la riproposizione tramite ricorso straordinario è altamente rischiosa e probabilmente inammissibile per palese infondatezza.
- Per far valere un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis bisogna individuare con precisione una svista o equivoco nella percezione degli atti della Corte di cassazione, non una divergenza nella valutazione o nell'interpretazione degli stessi.
- Il ricorrente che propone un ricorso manifestamente inammissibile può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare attentamente la natura giuridica del vizio contestato prima di proporre il rimedio straordinario.
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