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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31131/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 6 novembre 2025. Dal testo emerge che il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità del capo di imputazione; 2) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze sono generiche e meramente riproduttive di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È stata invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte di merito l'aveva già esclusa e la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione di appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo che risulti avere proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della nullità del capo di imputazione, del diniego della particolare tenuità del fatto e del trattamento sanzionatorio deve essere specifica e argomentata; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità se la motivazione d'appello è logicamente e giuridicamente corretta.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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