Cassazione Penale, Ordinanza n. 31131/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 6 novembre 2025. Dal testo emerge che il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità del capo di imputazione; 2) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze sono generiche e meramente riproduttive di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
È stata invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte di merito l'aveva già esclusa e la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione di appello.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo che risulti avere proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della nullità del capo di imputazione, del diniego della particolare tenuità del fatto e del trattamento sanzionatorio deve essere specifica e argomentata; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità se la motivazione d'appello è logicamente e giuridicamente corretta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31081/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31087/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31092/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →