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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37964/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale, su concorde richiesta delle parti, la pena era stata rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i delitti a lui ascritti. Dinanzi alla Cassazione ha dedotto il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando che già il primo giudice non aveva spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena, e che la Corte territoriale aveva omesso di rispondere a tale censura, limitandosi a recepire l'accordo sulla pena senza alcuna spiegazione ulteriore. Il ricorso investiva quindi esclusivamente il trattamento sanzionatorio concordato in appello, e non emerge dal testo quali fossero i delitti originariamente contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione contro la misura della pena concordata è inammissibile, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice non può essere unilateralmente modificato, salvo che la pena sia illegale. La Corte ha inoltre precisato che sono inammissibili anche le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione; nel caso concreto, tale ipotesi non ricorreva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    Nel rito concordato in appello, la pena oggetto di accordo tra le parti, una volta recepita dal giudice, non è unilateralmente modificabile in cassazione, salvo il caso di illegalità della pena.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente dedotto come vizio di motivazione, ma è ritenuto non utilizzabile per contestare la misura della pena concordata nel patteggiamento in appello, se non nei limiti dell'illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel contesto del patteggiamento in appello, è inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, trattandosi di profilo non deducibile contro l'accordo sulla pena salvo questioni di illegalità o di evidente proscioglimento.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata dalle parti e recepita dal giudice, salvo che la sanzione sia illegale.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su un accordo processuale validamente stipulato, le doglianze relative a motivi rinunciati o a carenze motivazionali sulla quantificazione della pena sono inammissibili se non sfociano nell'illegalità della pena stessa.
  • Nel rito concordato in appello, non è consentito dedurre in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la censura mira soltanto a contestare l'assetto sanzionatorio concordato.
  • La sindacabilità in cassazione della pena pattuita resta confinata al controllo sulla sua legalità; in difetto di illegalità, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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