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Sentenza

Sentenza del 13/02/2024 n. 139 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

IVA - diniego parziale del rimborso - acquisto credito IVA da società fallita - debito erariale sorto prima del fallimento - fatto generatore - divieto di compensazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

E srl chiedeva il rimborso di un credito IVA che aveva acquistato nella procedura fallimentare di B srl. L'Agenzia ha rifiutato parzialmente il rimborso operando una compensazione con crediti tributari attribuiti a B srl (ritenute omesse) che, secondo l'Amministrazione, sarebbero sorti dopo la dichiarazione di fallimento. La questione centrale è stata individuare il momento in cui il debito erariale "è sorto": se al momento della scadenza del versamento o al momento del fatto generatore (la prestazione che ha dato luogo alla ritenuta).

La decisione

La Corte (CTP Genova) ha accolto il ricorso, ritenendo che il debito erariale contestato sia sorto al momento del fatto generatore (la prestazione soggetta a ritenuta), dunque antecedentemente alla dichiarazione di fallimento di B srl. Ne consegue che l'Agenzia non poteva opporre tale debito in compensazione del credito IVA richiesto da E srl; è stato annullato l'atto di diniego parziale del rimborso e l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese (spese liquidate in € 800,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 19, D. Lgs. 546/1992

    Norma processuale del contenzioso tributario richiamata nella decisione; utilizzata nell'ambito della regolazione della controversia relativa alla compensazione su crediti IVA richiesti in sede di contenzioso.

  • Cass. n. 16779/2021

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'erario può opporre in compensazione soltanto i crediti sorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale; i crediti sorti anteriormente alla procedura non possono essere utilizzati per compensare rimborsi richiesti su crediti formatosi durante o trasferiti nella procedura.

Massime di principio

  • Il momento in cui un debito tributario "sorge" va valutato in base al fatto generatore (es. la prestazione che determina la ritenuta), non in base alla scadenza del termine per il versamento.
  • Quando un soggetto acquista un credito IVA nell'ambito di una procedura concorsuale, l'Amministrazione non può compensare quel credito con debiti della massa fallimentare che siano sorti anteriormente all'apertura della procedura.
  • Per verificare la legittimità di una compensazione amministrativa è essenziale confrontare la data di apertura della procedura concorsuale con la data di insorgenza del debito (momento del fatto generatore).
  • Chi acquisisce crediti fiscali in sede fallimentare deve documentare la data di formazione originaria del credito e la data di apertura della procedura concorsuale per opporsi a eventuali compensazioni dell'Amministrazione.
  • In caso di dubbio sulla data di "nascita" del debito tributario, la giurisprudenza favorisce l'interpretazione che tutela il credito effettivamente formatosi prima del fallimento rispetto a pretese compensative sorte successivamente.

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