Sentenza del 13/02/2024 n. 3964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRPEG e ILOR per il 1997, della minusvalenza dichiarata in seguito alla cessione della partecipazione nella società spagnola Milupa S.A. Productora, svalutata nel 1996. Dopo il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso, la contribuente sosteneva che la sentenza della Cassazione n. 24896/2013, dichiarando inopponibile al Fisco la svalutazione, avesse comportato la deducibilità della minusvalenza e il diritto al rimborso. L’Agenzia contestava tale lettura e deduceva: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 2909 c.c., per erronea interpretazione del giudicato; 2) violazione dell’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, per avere riconosciuto una doppia imposizione senza attendere il ricalcolo della minusvalenza disposto dalla precedente sentenza della CTP di Varese n. 354/03/2001.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha chiarito che la sentenza n. 24896/2013 aveva confermato l’inopponibilità al Fisco della svalutazione, ma non aveva riconosciuto la deducibilità della minusvalenza. Nel ricalcolo eseguito dall’Ufficio in adempimento della sentenza della CTP di Varese, il valore della diminuzione patrimoniale era stato equiparato al prezzo di vendita, con minusvalenza pari a zero; pertanto non sussisteva un credito da rimborsare e andava recuperato quanto dedotto nel 1997. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Spese dei gradi di merito integralmente compensate; Nutricia è stata condannata alle spese di legittimità in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 7.300, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.
La sentenza, pertanto, non contiene alcuna affermazione circa la possibile deducibilità della minusvalenza: trattasi di deduzione a contrariis affermata da parte contribuente.
La decisione impugnata aveva attribuito alla pronuncia precedente un contenuto che essa non aveva: il giudicato non può essere interpretato come riconoscimento della deducibilità quando tale statuizione non vi compare.
Art. 2909 c.c.
La sentenza, pertanto, non contiene alcuna affermazione circa la possibile deducibilità della minusvalenza: trattasi di deduzione a contrariis affermata da parte contribuente.
Il giudicato copre quanto effettivamente deciso e non può essere esteso a una conseguenza — qui la deducibilità della minusvalenza — che la pronuncia precedente non ha stabilito.
Art. 163 del d.P.R. n. 917/1986
Ne consegue, pertanto, che in fase di ricalcolo della minusvalenza poi ripresa a tassazione, la sentenza qui in esame non poteva riconoscere alcun diritto al rimborso del maggior credito erariale, sia perché non dipendente dalla pronuncia di questa Suprema Corte, sia perché non sussisteva, né poteva sussistere, alcuna doppia imposizione prima che fosse calcolata l'effettiva (o meno) minusvalenza sull'operazione di cessione della partecipazione societaria, una volta negata in via definitiva l'operazione di svalutazione.
Non è possibile riconoscere una doppia imposizione o un rimborso prima di avere determinato l’effettiva minusvalenza, soprattutto quando la svalutazione della partecipazione è stata definitivamente ritenuta inopponibile al Fisco.
Art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri processuali invocati per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto fondate le censure proposte.
Massime di principio
- Una precedente sentenza va letta secondo le statuizioni che contiene: non si può ricavarne per implicito il riconoscimento di un diritto fiscale che non è stato deciso.
- Se la deducibilità di un costo o di una minusvalenza dipende da un ricalcolo ancora da effettuare, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto prima che tale ricalcolo determini l’esistenza e l’importo effettivi della perdita.
- Quando una svalutazione è definitivamente dichiarata inopponibile al Fisco, la minusvalenza conseguente alla successiva cessione deve essere calcolata senza attribuire alla svalutazione gli effetti fiscali negati; il risultato può essere una minusvalenza pari a zero e il recupero di quanto precedentemente dedotto.
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