Cassazione Civile, Ordinanza n. 31947/2025 del 08/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, concernente IRPEF, IRAP e IVA, emesso in esito sia a un accesso presso la sede dell'impresa sia ad accertamenti bancari sui conti correnti del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale del contribuente. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma in sede di decisione ha depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022, con domanda accettata dall'Ufficio e pagamento delle rate maturate. La Corte ha quindi verificato il perfezionamento della definizione agevolata alla luce della disciplina sopravvenuta e della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente aveva provato il perfezionamento della definizione agevolata mediante il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta dalla normativa richiamata. Conseguentemente, il processo si è chiuso senza esame nel merito dei sette motivi di ricorso, con spese poste a carico della parte che le aveva anticipate secondo la regola applicabile richiamata dalla decisione.
Norme richiamate
Norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio.
art. 12-bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2025, n. 108
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio...
La Corte la considera norma di interpretazione autentica e la utilizza per affermare che la definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata e che l'estinzione va dichiarata d'ufficio se è prodotta la documentazione prevista.
art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022
È la base normativa utilizzata per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
art. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022
È richiamato come fonte della dichiarazione da produrre per dimostrare la definizione agevolata.
art. 1, comma 241, della l. n. 197 del 2022
È richiamato come fonte della comunicazione da produrre per dimostrare la definizione agevolata.
art. 3-bis, comma 2, lettera c), del d.l. n. 202 del 2024
È citato quale ulteriore disposizione richiamata dalla norma interpretativa in tema di documentazione necessaria per dichiarare l'estinzione.
Massime di principio
- Quando sopravviene una definizione agevolata del debito tributario, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo se risulta provato il perfezionamento della procedura secondo i requisiti richiesti dalla legge.
- Il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché sia prodotta la documentazione prevista dalla disciplina applicabile.
- La produzione della domanda accettata dall'Ufficio e della prova dei versamenti è sufficiente a far dichiarare l'estinzione del giudizio, senza necessità di decidere i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la controversia non viene esaminata nel merito e le spese seguono la disciplina prevista dalla normativa richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
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