Cassazione Penale, Sentenza n. 28354/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata per tre semestri di pena compresi tra il 29/1/2023 e il 29/7/2024. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza; il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, aveva accolto la domanda per il primo e il terzo semestre, respingendola per il semestre 29/7/2023-29/1/2024 sulla base di un rapporto disciplinare del 9/8/2023 relativo a uno scambio di generi alimentari con altri detenuti, avvenuto mediante lancio nel corridoio e recupero con manici di scopa, nonché prendendo atto di un ulteriore rapporto poi ridimensionato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e difetto di motivazione perché i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente e comparati con gli altri elementi positivi del semestre, mentre l'episodio era stato assunto come ostativo in modo isolato; 2) vizio di motivazione sul nesso tra infrazione e parametro rieducativo, poiché l'ordinanza non indicava quali regole interne fossero state violate, quali esigenze di sicurezza fossero state concretamente compromesse e perché la condotta ostacolasse la rieducazione; 3) violazione di legge per erronea applicazione dei principi della Corte costituzionale sugli scambi infragruppo, essendo tali scambi ormai consentiti se effettuati secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, senza che il tribunale avesse specificato la concreta regola violata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era priva di una motivazione effettiva sulla rilevanza del comportamento disciplinare rispetto al percorso rieducativo nel semestre interessato: il giudice di sorveglianza si era limitato a qualificare la condotta come "non regolare" senza collegarla alla complessiva partecipazione all'opera di rieducazione, né aveva operato la necessaria comparazione con eventuali elementi positivi del periodo. La Corte ha inoltre osservato che lo stesso tribunale riconosceva che lo scambio di oggetti tra detenuti del medesimo gruppo di socialità non è più vietato in sé, ma è consentito se eseguito secondo le modalità dell'amministrazione penitenziaria. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame della richiesta di liberazione anticipata nel semestre 29/7/2023-29/1/2024, applicando il principio per cui i rapporti disciplinari vanno valutati concretamente e poi comparati con tutti gli altri elementi del semestre.
Norme richiamate
norma sulla liberazione anticipata; il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione richiede una valutazione concreta della condotta del semestre
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000
regola richiamata in relazione ai rapporti disciplinari e alle modalità di valutazione della condotta del detenuto
Sentenza Corte costituzionale n. 97 del 2020
ha reso consentito lo scambio infragruppo di beni tra detenuti, purché effettuato secondo le modalità stabilite dalla direzione penitenziaria
Sez. 1, n. 24506 del 28/3/2025, Calabrò, Rv. 288162 - 01
i rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente e poi comparati con gli altri elementi positivi del semestre
Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 - 01
medesimo principio sulla necessità di una valutazione concreta e complessiva dei rapporti disciplinari ai fini della liberazione anticipata
Sez. 1, n. 17427 dell'1/2/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01
medesimo principio sulla comparazione tra il rilievo disciplinare e la condotta complessiva del semestre
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, i rapporti disciplinari non possono essere valorizzati in modo automatico o isolato, ma devono essere esaminati concretamente per verificare se, per entità e modalità, siano realmente sintomatici di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
- Il giudice di sorveglianza deve svolgere un giudizio complessivo sul semestre, comparando l'eventuale infrazione con tutti gli elementi positivi e con il grado di partecipazione già manifestato dal detenuto al trattamento.
- La motivazione è insufficiente se si limita a descrivere la condotta come irregolare senza spiegare quali regole siano state violate, quali concrete esigenze di sicurezza siano state compromesse e perché la condotta impedisca il riconoscimento del beneficio.
- Quando una determinata condotta detentiva non è in sé vietata ma è consentita a condizioni stabilite dall'amministrazione, l'eventuale violazione delle modalità organizzative non può essere assunta automaticamente come indice negativo decisivo ai fini della liberazione anticipata.
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