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Parere

Parere n. 311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Pietro Pignataro contro il Ministero dell'istruzione e del merito, l’Ufficio scolastico provinciale di Catania, la Direzione generale Ambito Territoriale di Catania, il Responsabile graduatorie provinciali di Catania, l’Istituto d'istruzione superiore E. Fermi di Catania per l’annullamento: a) del decreto n. 2732 del 21 febbraio 2024; b) del decreto n. 2724 del 15 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202400646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei decreti n. 2732 del 21 febbraio 2024 e n. 2724 del 15 febbraio 2024, relativi alla rettifica del punteggio nelle graduatorie provinciali e d'istituto e alla qualificazione come meramente economico del contratto di supplenza.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, inserito nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie d'istituto per la classe di concorso B006, aveva stipulato un contratto a tempo determinato dal 23 marzo 2023 al 31 maggio 2023. L'istituto scolastico, dapprima, aveva attribuito il relativo punteggio e successivamente, in autotutela, aveva rettificato i punteggi e dichiarato che il contratto aveva validità soltanto economica, qualificando il servizio come prestato di fatto e non di diritto, con esclusione della sua menzione negli attestati di servizio, dell'attribuzione del punteggio, del riconoscimento dell'anzianità e della progressione di carriera. Il ricorrente ha dedotto genericamente l'errata valutazione dei servizi, la violazione del principio dell'affidamento e l'illegittimità degli atti, chiedendone l'annullamento, la rettifica del punteggio e l'inserimento nella graduatoria con il punteggio corretto. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti e l'acquisizione della documentazione relativa ai rapporti con gli enti regionali di formazione professionale e alla valutabilità dei servizi prestati.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché il Ministero non ha trasmesso la relazione istruttoria già richiesta e sollecitata, necessaria per valutare compiutamente la fattispecie. La Sezione ha esaminato in via pregiudiziale l'istanza cautelare e l'ha respinta, ritenendo insussistenti i relativi presupposti, anche con riguardo al periculum in mora. Ha disposto che il Ministero, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, trasmetta la relazione istruttoria corredata dalle eventuali controdeduzioni del ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni e devono essere trasmessi gli atti richiesti. Ogni questione processuale e di merito è stata espressamente lasciata impregiudicata; la trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Mancata relazione istruttoria

Il ricorso non è maturo per la decisione perché il Ministero riferente non ha trasmesso la relazione istruttoria richiesta e successivamente sollecitata dalla Sezione. La relazione dovrà consentire una valutazione esaustiva della controversia e dovrà essere corredata dalle eventuali controdeduzioni del ricorrente.

Istanza cautelare

L'istanza di sospensione degli atti impugnati non è accolta, poiché la Sezione ritiene insussistenti i presupposti cautelari, anche con riguardo al periculum in mora.

Incombenti istruttori e rinvio

Il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria entro 60 giorni dalla comunicazione del parere; al ricorrente deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni e devono essere trasmessi gli atti richiesti. Le questioni di rito e di merito restano impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi di tale disposizione.

  • d.P.R. 1199/1971

    Costituisce il quadro normativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nel parere la Sezione non definisce nel merito le censure proposte.

  • ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022

    Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

    Disciplina la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze, nelle quali il ricorrente era inserito.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È richiamato quale base normativa della disciplina delle graduatorie provinciali e d'istituto e del conferimento delle supplenze.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la documentazione disponibile non consente una valutazione esaustiva delle questioni dedotte, la Sezione può disporre incombenti istruttori e rinviare la trattazione senza pronunciarsi sulle questioni di rito e di merito.
  • La mancata trasmissione della relazione istruttoria richiesta al Ministero impedisce la maturazione del ricorso per la decisione e giustifica un provvedimento interlocutorio con assegnazione di un termine per l'adempimento.
  • L'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso straordinario può essere respinta anche per difetto del periculum in mora, pur restando impregiudicata la decisione finale sul ricorso.

Impugnazione dei provvedimenti sulle graduatorie per supplenze

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente contro il Ministero dell'istruzione e del merito e altre amministrazioni scolastiche. Sono impugnati i decreti n. 2732 del 21 febbraio 2024 e n. 2724 del 15 febbraio 2024, con i quali l'istituto scolastico ha rettificato il punteggio attribuito al ricorrente e ha qualificato come meramente economico il contratto di supplenza stipulato per la classe di concorso B006.

Vicenda amministrativa

Il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie provinciali e d'istituto per le classi di concorso A015 e B006. Nel marzo 2023 era risultato collocato al sesto posto nella GPS di II fascia B006 con 35 punti e aveva stipulato con l'istituto un contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali, dal 23 marzo al 31 maggio 2023.

Nel corso dei controlli sulle dichiarazioni rese, l'istituto aveva prima attribuito e poi rettificato i punteggi relativi ai servizi dichiarati. Successivamente, con il decreto n. 2732 del 21 febbraio 2024, aveva stabilito che il contratto avesse soltanto validità economica e che il servizio fosse stato prestato di fatto e non di diritto. Ne erano derivati l'esclusione del servizio dagli attestati, il mancato riconoscimento del punteggio, dell'anzianità e della progressione di carriera.

Censure e richieste del ricorrente

Il ricorrente ha dedotto l'errata valutazione dei titoli di servizio e ha richiamato il principio dell'affidamento, chiedendo l'annullamento degli atti, la rettifica del punteggio e il corretto inserimento nelle graduatorie. Ha inoltre formulato un'istanza cautelare per la sospensione degli atti e ha chiesto l'acquisizione della documentazione relativa ai contratti con gli enti regionali di formazione professionale, ai controlli svolti e alle ragioni per cui i servizi erano stati convalidati nel 2023 e non riconosciuti nel 2024.

Istruttoria disposta dalla Sezione

La Sezione aveva richiesto al Ministero una relazione istruttoria, considerato anche il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato. La relazione era stata successivamente sollecitata, ma non risultava trasmessa al momento dell'adunanza del 22 gennaio 2026.

Per tale ragione il Collegio ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha disposto che il Ministero trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, la relazione istruttoria corredata dalle eventuali controdeduzioni del ricorrente. A quest'ultimo deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni e devono essere trasmessi gli atti richiesti.

Istanza cautelare

La Sezione ha esaminato preliminarmente la domanda di sospensione e l'ha respinta, ritenendo insussistenti i presupposti cautelari, anche con riferimento al periculum in mora. La decisione cautelare non anticipa la soluzione delle questioni di rito e di merito.

Esito e rinvio

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha deciso la legittimità dei provvedimenti impugnati, né la valutabilità del servizio, né la rilevanza del principio dell'affidamento. Ogni questione è stata lasciata impregiudicata e la trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi dal Presidente della Sezione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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