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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8280/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per la Libertà che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti della ricorrente per i reati indicati; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che in data 05/10/2021 la stessa Corte, con la sentenza Sez. 2, n. 37781, aveva già annullato senza rinvio l'ordinanza originaria e dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare. Per tale motivo la ricorrente ha perso l'interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso incidentale; non è stata disposta alcuna condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19/11/2021.

Norme richiamate

  • artt. 81, 110 e 629 cod. pen.

    artt. 81, 110 e 629 cod. pen.

    Indicano il titolo di reato per cui era stata disposta la custodia cautelare; fungono da riferimento sostanziale per la misura cautelare impugnata.

  • Sentenza Corte di Cassazione Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021

    Sentenza Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021 (Belo, Rv. 282197)

    La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva applicato la misura e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare; tale pronuncia ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso odierno.

  • principio processuale di sopravvenuta carenza di interesse

    Principio per cui, se per un evento successivo (es. annullamento del provvedimento impugnato) viene meno l'efficacia del provvedimento contestato, l'interesse dell'odierno impugnante a ottenere la decisione decade e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio, interviene un provvedimento che annulla o elimina l'effetto del provvedimento impugnato (es. annullamento senza rinvio della misura cautelare) viene meno l'interesse alla decisione: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di proseguire un'impugnazione è essenziale verificare l'assenza di eventi sopravvenuti che rendano inutile la decisione (perdita di efficacia della misura, annullamento, estinzione del diritto azionato).
  • L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente una valutazione del merito delle doglianze sostanziali; la pronuncia si limita a constatare l'assenza di interesse a giudicare.
  • Quando la Corte dichiara la perdita di efficacia della misura, il ricorrente perde l'interesse pratico alla tutela e difficilmente otterrà una pronuncia favorevole sul merito dell'impugnazione incidentale salvo che permangano profili differenziati di interesse.
  • Se non sussistono profili di colpa processuale non è automatica la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

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