Cassazione Penale, Sentenza n. 44872/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha disposto la custodia cautelare in carcere per fatti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi in data 19/01/2023 all'interno della Casa Circondariale di Foggia. Il ricorrente contestava la disposizione della custodia sostenendo che il GIP del Tribunale di Foggia aveva correttamente ritenuto la misura inidonea sotto il profilo dell'efficacia preventiva, essendo l'indagato già detenuto per altro titolo e quindi la custodia cautelare priva di effetto deterrente e inutile per prevenire la reiterazione dei reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'argomentazione dell'inutilità preventiva della custodia in carcere quando l'indagato è già detenuto per altro titolo, ricordando che lo stato di detenzione non ostacola la valutazione dei presupposti della misura cautelare. La custodia cautelare può essere disposta e la sua esecuzione sospesa fino alla cessazione della detenzione in corso, ma la misura può comunque avere effetti immediati e indiretti (es. ostativita' a permessi premio e ad altri benefici penitenziari). La Corte ha sottolineato la pericolosita' dell'indagato e la idoneita' della custodia a prevenire reati reiterabili anche in libertà. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti relativi all'esecuzione sospesa.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello per misure cautelari; principio applicato per l'impugnazione dell'ordinanza del GIP e per il riesame disposto dal Tribunale di Bari.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022 e modificato dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75
Norme procedurali che consentono il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamate per spiegare lo svolgimento del giudizio in Cassazione senza udienza con le parti.
Orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. 1, n. 47017/2008; Sez. 1, n. 41754/2014; Sez. 1, n. 36052/2019 Podda)
Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, Rv. 242058; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014; Sez. 1, n. 36052 del 27/06/2019, Podda, Rv. 276817
Giurisprudenza consolidata secondo cui lo stato di detenzione per altro titolo non esclude la valutazione dei presupposti della custodia cautelare; la misura puo' essere disposta e la sua esecuzione posticipata ma puo' comunque incidere su permessi e benefici penitenziari.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione per altro titolo non impedisce di valutare e disporre la custodia cautelare in carcere per nuovi reati commessi in ambito carcerario; l'esecuzione della misura puo' essere sospesa fino alla cessazione della detenzione in corso.
- L'argomentazione dell'inutilita' preventiva della custodia perche' l'indagato e' gia' detenuto non e' di per se' sufficiente: la misura puo' avere effetti indiretti immediati (es. ostativita' a permessi premio) e trova giustificazione nella concreta pericolosita' e nell'indole violenta dell'indagato.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari per reati commessi in carcere occorre considerare la possibilita' di reiterazione anche in regime di liberta', e non limitarsi a ragionamenti formali basati sulla sola presenza in detenzione.
- Se la custodia cautelare viene disposta mentre il soggetto e' gia' detenuto per altra causa, il giudice puo' sospenderne l'esecuzione ma motivare adeguatamente la necessita' della misura in relazione alla gravita' dell'indice di pericolosita' e all'inadeguatezza di misure meno restrittive.
- La resistenza alla custodia cautelare con l'argomento della sua inefficacia per i detenuti difficilmente prevale se emergono elementi concreti di pericolosita' e rischio di reiterazione: la Corte tende a preservare l'autonomia e la funzione preventiva della misura cautelare.
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