Cassazione Penale, Ordinanza n. 00175/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di invasione di terreni o edifici. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe punibile chi subentri in un'invasione già in atto. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato rilievo della prescrizione, assumendo che il reato dovesse considerarsi estinto. Con il terzo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo ha censurato la quantificazione della pena, ritenendo errata la dosimetria sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità, alla prescrizione e al trattamento sanzionatorio, e non consentito il motivo ex art. 131-bis c.p. perché meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e prive di specifica critica alla motivazione di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di invasione di edifici ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; è irrilevante che l'occupante subentri a un precedente occupante, salvo che quest'ultimo avesse un titolo legittimo. Il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione.
La causa di non punibilità non è applicabile quando i motivi di ricorso si limitano a reiterare in modo non specifico le doglianze già respinte in appello e non offrono una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
In presenza di un reato permanente, la disciplina sopravvenuta più sfavorevole si applica alla condotta che continua nel tempo; la pena va quindi commisurata secondo il regime vigente durante la permanenza del fatto.
Massime di principio
- Nel delitto di invasione di edifici, la condotta ha natura permanente se l'occupazione si protrae nel tempo, con conseguente decorrenza della prescrizione solo dalla cessazione dell'occupazione.
- Chi subentra in un'occupazione abusiva già in corso può rispondere del reato, salvo che il precedente occupante disponesse di un titolo legittimo; la mera preesistenza di un diverso occupante non esclude la punibilità.
- La doglianza sulla prescrizione è infondata quando il reato permanente non sia cessato e gli atti processuali indichino una prosecuzione dell'occupazione oltre il termine utile.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di reato permanente, una modifica normativa peggiorativa intervenuta durante la protrazione della condotta può incidere sul trattamento sanzionatorio applicabile al fatto in corso.
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