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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09690/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 8 novembre 2023. Dal testo emerge che i motivi di ricorso miravano a contestare il dolo, oppure comunque la offensività della condotta di evasione ascritta al ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. conseguono all'inammissibilità del ricorso.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già specificamente esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logicamente corretta e coerente con le risultanze acquisite.
  • La contestazione del dolo o dell'offensività della condotta non è scrutinabile in sede di legittimità se richiede una nuova valutazione del fatto e delle prove, già compiuta dai giudici di merito in modo non manifestamente illogico.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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