Cassazione Penale, Ordinanza n. 13994/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26/06/2024, che aveva confermato la sua condanna per il reato di minaccia aggravata/continuata di cui agli artt. 81 e 612, secondo comma, c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte in appello, in particolare sulla configurabilità del reato e sulla gravità della minaccia, nonché sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze meramente riproduttive e non idonee a scardinare la decisione di merito.
Norme richiamate
richiamato quale base del vincolo della continuazione o della disciplina del reato contestato, in combinazione con l'art. 612 c.p.
norma incriminatrice della minaccia aggravata/di maggiore gravità; la Corte richiama la configurabilità del reato e la gravità della minaccia come punti già correttamente affrontati dal giudice di merito
circostanze attenuanti generiche
il diniego è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito e non utilmente censurato in cassazione
trattamento sanzionatorio
la Corte considera non meritevole di accoglimento anche la censura sull'entità della pena
spese processuali
in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento
Cassa delle ammende
è stata disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente vagliate e respinte con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre doglianze meramente reiterative, prive di specifica critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- La configurabilità del reato e la valutazione della gravità della minaccia, quando affrontate in modo puntuale dal giudice di merito, non possono essere rimesse in discussione in cassazione con argomenti assertivi o ripetitivi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono censurabili in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti effettivi vizi logici o giuridici; in difetto, la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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