Cassazione Civile, Ordinanza n. 29229/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione, e ha dichiarato cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. In conformità a quanto concordato dalle parti, ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione provvisoria ex art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, conseguente a una sentenza di appello che aveva confermato la ripresa a tassazione. La contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione; la CTR aveva poi confermato la decisione, respingendo gli appelli. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e memorie. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo conciliativo sottoscritto anche dalla controparte, riferibile alla controversia e con spese compensate.
Norme richiamate
La cartella oggetto di causa era stata emessa in conseguenza di una iscrizione provvisoria eseguita ai sensi di tale disposizione nel processo tributario.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo riferibile alla controversia e ne chiedono la presa d'atto in cassazione, il venir meno dell'interesse alla decisione determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se l'accordo conciliativo prevede la compensazione delle spese, la Corte può disporne la compensazione integrale in conformità all'intesa raggiunta.
Come è indicizzato
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