Cassazione Penale, Sentenza n. 36985/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal G.I.P., il quale aveva colpito due immobili riferibili alla società tra professionisti Ireos. Il sequestro nasce dall'accusa che il ricorrente, in concorso con altri, avrebbe consentito a persone non abilitate (figlia e moglie) di esercitare l'attività di medico odontoiatra. Il ricorrente ha articolato due censure principali: (i) violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p. per motivazione apparente nell'aver rigettato il riesame; (ii) mancata distinzione e travisamento dei due immobili sequestrati (civico n. 5, effettivamente sede dell'attività contestata, e civico n. 4, oggetto di ristrutturazione per la futura "Clinica Ireos"), chiedendo la limitazione o esclusione del vincolo sul civico n. 4 per ragioni di proporzionalità e perché parte del bene era in funzione di cantiere/autonoma iniziativa soggettiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: dall'istruttoria e dal verbale delle operazioni è emerso che l'attività oggetto di indagine era principalmente resa nel civico n. 5, mentre il civico n. 4 era sì interessato da ristrutturazione ma conteneva comunque locali e riuniti odontoiatrici (alcuni non ancora funzionanti) che ne collegano la potenzialità all'attività professionale contestata. Il sequestro è stato eseguito in modo circoscritto alle stanze destinate all'attività odontoiatrica, lasciando libero accesso al cantiere, sicché la misura non ha provocato lesione apprezzabile delle prerogative dei terzi. Inoltre la "Clinica Ireos" non è stata qualificata come soggetto giuridico completamente estraneo: le due realtà risultano riconducibili alla medesima compagine societaria. Per questi motivi la Corte ha dichiarato infondato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha valutato la fondatezza delle censure ex art. 321 c.1 (riesame delle misure cautelari) ritenendo che la motivazione del Tribunale fosse adeguata: il riesame ha esaminato gli elementi probatori (verbali di esecuzione, consistenza degli ambienti, collegamento strutturale tra le realtà professionali) e ha correttamente bilanciato la pertinenza degli immobili con le finalità del sequestro e la proporzionalità della misura.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento o la riduzione di un sequestro preventivo su beni immobili riferiti ad attività professionali è necessario dimostrare concretamente l'assenza di un collegamento funzionale tra i locali sequestrati e le condotte illecite imputate; mere affermazioni non contrastano i rilievi contenuti nei verbali di esecuzione.
- Se più unità immobiliari risultano riconducibili alla stessa compagine o struttura societaria, il cambiamento di denominazione o l'intenzione di aprire una nuova iniziativa non basta a escluderne la rilevanza ai fini cautelari, salvo prova che si tratti di un soggetto giuridico autonomo ed effettivamente estraneo alle indagini.
- La proporzionalità della misura cautelare viene valutata anche rispetto alle modalità esecutive: una delimitazione puntuale del vincolo (es. solo stanze specifiche) e la possibilità di accesso al cantiere possono argomentare la compatibilità del sequestro con il diritto di iniziativa economica, riducendo l'efficacia delle doglianze sulla lesione patrimoniale.
- Chi ritiene illegittimamente colpito un bene da una misura cautelare dovrebbe far valere il proprio interesse e legittimazione direttamente (se si tratta di distinta entità giuridica), altrimenti la posizione di rappresentanti o soci può essere ritenuta insufficiente a contestare l'operato cautelare di cui è parte la compagine societaria.
- Le conclusioni della Corte si fondano primariamente sugli atti formali (verbali di esecuzione, documentazione allegata): è quindi importante produrre prove documentali chiare e specifiche che dimostrino efficacemente l'autonomia funzionale o giuridica del bene rispetto all'attività contestata.
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