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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28674/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Moretti impugnava la sentenza di appello che aveva ridotto le pene rispetto al Tribunale ma aveva comunque confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della società Baby Point s.r.l. Il ricorrente deduceva: mancata assunzione di prova decisiva per non aver escusso il Rag. Troiani (tenutario delle scritture contabili) e i soci; illogicità della motivazione della Corte d'appello nella valorizzazione di elementi indiziari (presenza alla redazione del bilancio 31/12/2012, assenza di contestazioni formali sulla mancata ricezione delle scritture); richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello non accolta; mancata esclusione del dolo per la fattispecie documentale e richiesta, in subordine, di riqualificazione in bancarotta documentale semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con la motivazione della Corte d'appello: il giudice di merito ha logicamente ritenuto che la presenza dell'imputato alla redazione del bilancio al 31/12/2012 presupponesse il possesso delle scritture contabili al momento della nomina; ha valorizzato anche il fatto che Moretti non aveva mai rappresentato di non aver ricevuto le scritture e che non aveva contatti con il curatore. La mancata sottoscrizione del bilancio è stata spiegata dalla Corte territoriale (si trattava di copia meccanografica). La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello non era assistita dai presupposti (le rinnovazioni per prova conosciuta o non nuova sono soggette a limiti e l'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. riguarda prove emerse dopo il primo grado). Quanto alla qualificazione della fattispecie, la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico: la mancata consegna delle scritture alla curatela ha impedito la ricostruzione delle posizioni creditorie e ha quindi arrecato pregiudizio ai creditori (passivo accertato pari a circa 146.000 euro). Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017 n.103).

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione probatoria in primo grado: il ricorso evidenziava che la richiesta era stata formulata in primo grado ma senza esito; la Corte ha comunque ritenuto che la mancata escussione del Rag. Troiani in appello non costituisse vizio decisivo e che la richiesta fosse generica per gli altri soci

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la censura concernente la mancata rinnovazione istruttoria in appello assume rilievo solo se diretta a prove emerse dopo il primo grado; la ricostruzione della Corte territoriale non è stata viziata sotto questo profilo

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma relativa alle pene accessorie previste per i reati fallimentari: la Corte d'appello aveva ridotto le pene accessorie in misura pari alla pena principale e revocato l'interdizione dai pubblici uffici; la Cassazione non ha ritenuto contrario l'esito della correzione operata in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'ammenda alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione (nella formulazione successiva alla L. 23/06/2017 n.103) per ripartire conseguenze pecuniarie

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata per giustificare la misura delle sanzioni pecuniarie irrogate al ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mancata escussione di un teste già citato in primo grado non determina automaticamente l'illegittimità della decisione in appello: occorre dimostrare che la prova fosse scoperta dopo il primo grado o che la sua assenza abbia inciso in modo determinante sulla decisione, nel rispetto dei limiti dell'art. 606 c.p.p.
  • La Corte d'appello può legittimamente desumere il possesso delle scritture contabili da elementi di fatto (es. partecipazione alla redazione del bilancio) anche in assenza della materialità dei libri: tali inferenze non sono manifestamente illogiche se fondate su un coerente percorso probatorio.
  • La mancata consegna delle scritture contabili alla curatela è un elemento che, se idoneo a impedire la ricostruzione delle posizioni creditorie, può sostenere la qualificazione dolosa della condotta (bancarotta fraudolenta documentale) perché il pregiudizio ai creditori risulta funzionalmente collegato alla sottrazione/occultamento dei documenti.
  • Le censure generiche e il mancato confronto puntuale con i passaggi logico-giuridici della motivazione della Corte territoriale espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità: il gravame in Cassazione deve affrontare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
  • In caso di ricorso inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazione.

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