Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05897/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante come intermediaria nel commercio di vari prodotti aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di componenti negativi del reddito ritenuti non deducibili. In seguito era stato emesso un avviso di accertamento anche nei confronti della socia, la quale aveva impugnato l'atto facendo valere gli stessi argomenti già proposti dalla società. Il giudizio di merito si era concluso con esito favorevole solo parziale per la contribuente, poi confermato in appello. In cassazione la socia ha proposto due motivi di ricorso, ma prima dell'adunanza ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Poiché non risultava agli atti un riscontro documentale sulla regolarità della procedura, ha ritenuto che l'istanza della parte valesse come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Amministrazione non ha svolto attività difensiva sostanziale.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 119 del 2018

    la mera dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in mancanza di riscontro documentale sulla regolarità della procedura, comporta sopravvenuta carenza di interesse al giudizio e quindi inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di avere aderito a una procedura di definizione agevolata, il giudice di legittimità deve verificare in via preliminare se vi sia prova documentale della regolarità della definizione.
  • In assenza di tale riscontro documentale, la dichiarazione di adesione può essere valorizzata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, se rilevata in cassazione, impedisce l'esame dei motivi di ricorso.
  • Se la parte pubblica non svolge attività difensiva sostanziale, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.