Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V-bis, di reiezione del ricorso di primo grado, relativa a un provvedimento incidente sulla stabilizzazione del rapporto dello straniero con il Paese ospitante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati proposti due appelli avverso la medesima sentenza del TAR Lazio, con contestuale domanda incidentale di sospensione della sua efficacia. Dal testo dell’ordinanza non sono esposti i motivi specifici di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato. L’appellante ha dedotto, in sede cautelare, l’esistenza di un pregiudizio derivante dall’efficacia della sentenza di rigetto, rappresentato dal ritardo nella stabilizzazione del legame con il Paese ospitante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Pur riconoscendo che il provvedimento gravato determina un effettivo ritardo nella stabilizzazione del legame dello straniero con il Paese ospitante, il Collegio ha escluso che tale pregiudizio sia irreparabile, poiché l’interessato può continuare a permanere sul territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa. Non risultano svolte valutazioni espresse sul fumus boni iuris, essendo sufficiente l’assenza del periculum per negare la misura cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di rigetto presuppone anche la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando l’effetto pregiudizievole consiste in un mero ritardo nella stabilizzazione della posizione dello straniero, se questi può comunque permanere regolarmente sul territorio nazionale e svolgere attività lavorativa.
  • L’insussistenza del periculum in mora è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di una valutazione positiva o negativa del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.