Ordinanza n. 1525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V-bis, di reiezione del ricorso di primo grado, relativa a un provvedimento incidente sulla stabilizzazione del rapporto dello straniero con il Paese ospitante
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti due appelli avverso la medesima sentenza del TAR Lazio, con contestuale domanda incidentale di sospensione della sua efficacia. Dal testo dell’ordinanza non sono esposti i motivi specifici di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato. L’appellante ha dedotto, in sede cautelare, l’esistenza di un pregiudizio derivante dall’efficacia della sentenza di rigetto, rappresentato dal ritardo nella stabilizzazione del legame con il Paese ospitante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Pur riconoscendo che il provvedimento gravato determina un effettivo ritardo nella stabilizzazione del legame dello straniero con il Paese ospitante, il Collegio ha escluso che tale pregiudizio sia irreparabile, poiché l’interessato può continuare a permanere sul territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa. Non risultano svolte valutazioni espresse sul fumus boni iuris, essendo sufficiente l’assenza del periculum per negare la misura cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di rigetto presuppone anche la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando l’effetto pregiudizievole consiste in un mero ritardo nella stabilizzazione della posizione dello straniero, se questi può comunque permanere regolarmente sul territorio nazionale e svolgere attività lavorativa.
- L’insussistenza del periculum in mora è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di una valutazione positiva o negativa del fumus boni iuris.
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