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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12765/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva acquistato un terreno edificabile con atto del 21 novembre 2007. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, valutando il terreno 100 euro al mq. In primo grado, su ricorso dell’acquirente, il valore era stato ridotto a 30 euro al mq.; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, respinto l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Agenzia, lo aveva rideterminato in 60 euro al mq. La CTR aveva ritenuto adeguata la motivazione dell’avviso, basata sul confronto con cessioni di terreni analoghi; aveva inoltre escluso che il fondo fosse intercluso o inedificabile, considerando altre particelle riconducibili al contribuente e un diritto di passaggio, e aveva ridotto dal 70% al 40% l’incidenza degli oneri di urbanizzazione rinviando a una pronuncia resa in un distinto giudizio. Con il primo motivo il contribuente denunciava violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso e vizio motivazionale, sostenendo che il deposito in giudizio degli atti comparativi non suppliva alla mancata esposizione del loro contenuto essenziale nell’atto impositivo. Con il secondo contestava la valutazione delle altre superfici edificabili e l’esclusione dell’interclusione, deducendo comproprietà, un vincolo di non edificazione su una particella e l’erronea lettura delle proprie difese e della perizia di parte. Con il terzo censurava l’insufficiente motivazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione al 40%, non essendo esplicitato il criterio adottato. Con il quarto contestava il rinvio alla pronuncia resa nel giudizio relativo ai venditori, deducendo l’assenza di un giudicato a lui estensibile e l’indeterminatezza del criterio di calcolo ivi richiamato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: quanto al primo, il ricorso non riportava, neppure in sintesi, il contenuto motivazionale dell’avviso necessario per verificare la censura; quanto al secondo, non indicava né riproduceva adeguatamente gli atti e le difese su cui si fondavano le contestazioni, che inoltre tendevano a una rivalutazione del merito. Ha accolto il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente: la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione al 40% era sorretta da una motivazione apparente, perché basata sul rinvio a una pronuncia pubblicata successivamente e quindi incerta e indeterminata nel suo effettivo contenuto. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi esposti e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione, – alla stregua dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., – deve assolvere al principio di autosufficienza e, così, contenere tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza ed a consentire, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Id., 2 dicembre 2008, n. 28547; Id., 31 ottobre 2007, n. 23019).

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre gli elementi necessari a sostenere la censura e consentirne la verifica senza rinviare ad atti esterni al ricorso. In applicazione di tale requisito sono stati dichiarati inammissibili i primi due motivi, carenti nella riproduzione del contenuto dell’avviso e degli atti e difese rilevanti.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    la tecnica del rinvio per relationem ad altra pronuncia, – tecnica che, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1, disp. att. (come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5), non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli di merito (Cass., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass., 6 settembre 2016, n. 17640), – deve ritenersi ammissibile purchè certo e determinato (v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 25 settembre 2002, n. 13937).

    La motivazione per relationem può richiamare anche una pronuncia di merito, ma il rinvio deve essere certo e determinato. È inidoneo a sorreggere la decisione un rinvio il cui contenuto effettivo non sia identificabile.

  • art. 111 Cost.

    Va, quindi, soggiunto che è apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).”

    La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non rende conoscibile l’iter logico della decisione e impedisce il controllo sulla correttezza del ragionamento. L’anomalia, se rilevabile dal testo della sentenza, costituisce un error in procedendo e comporta la nullità della decisione.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem a una pronuncia di merito è ammissibile, ma deve individuare con certezza e determinatezza il contenuto richiamato; un rinvio a una pronuncia non ancora pubblicata al momento della decisione che lo opera non consente di comprendere quali ragioni siano state recepite.
  • È apparente la motivazione che, pur essendo formalmente presente, non consente di percepire le ragioni della decisione e l’iter logico seguito, impedendo il controllo sulla correttezza del ragionamento; il vizio rilevabile dal testo della sentenza integra un error in procedendo.
  • Chi censura in cassazione la motivazione di un avviso impositivo deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante, anche in sintesi, così da consentire la verifica della doglianza senza consultare fonti esterne.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti sui quali le censure si fondano; la loro mera allegazione, senza precisarne la collocazione processuale e il contenuto, non consente l’esame della censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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