Ordinanza n. 25/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che, prendendo atto dell’annullamento dell’aggiudicazione disposto dal Consiglio di Stato, ha deciso di non esercitare il recesso o la risoluzione del contratto già stipulato e di proseguire il rapporto con il raggruppamento aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato la determinazione del Comune di Potenza e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato con il raggruppamento aggiudicatario, l’accertamento del diritto della costituenda ATI ricorrente all’aggiudicazione e il subentro nel contratto. Il ricorso incidentale aveva a sua volta ad oggetto la medesima determinazione e le note richiamate. In sede cautelare, il Collegio ha rilevato d’ufficio che l’atto impugnato, consistendo nella decisione di non esercitare il diritto potestativo di recesso o risoluzione e di proseguire il rapporto contrattuale efficace, appare riconducibile alla fase esecutiva del contratto e all’esercizio di un potere di natura privatistica, rispetto al quale viene in rilievo una situazione di diritto soggettivo. È stata inoltre valutata l’assenza di un periculum in mora di estrema gravità e urgenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto che il ricorso apparisse inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la determinazione comunale riguarda una scelta attinente alla fase esecutiva di un contratto già efficace e qualificabile come espressione di un potere privatistico, in rapporto a una posizione di diritto soggettivo dell’originario contraente. Il Collegio ha altresì rilevato che non risultava provato un periculum in mora caratterizzato da estrema gravità e urgenza, richiesto dall’art. 119, comma 4, c.p.a. Ha attribuito rilievo anche all’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale, funzionale alla realizzazione di opere finanziate con fondi PNRR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
non ha dichiarato l’inefficacia del contratto già stipulato, in applicazione dell’art. 125 cod. proc. amm.
L’annullamento dell’aggiudicazione, in presenza dei presupposti considerati dalla norma, non comporta necessariamente la dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato.
non consta prova dell’esistenza di un periculum in mora connotato da estrema gravità ed urgenza, secondo quanto richiesto dall’art. 119, co. 4, cod. proc. amm.
Nelle controversie soggette al rito abbreviato, la tutela cautelare richiede la prova di un periculum in mora connotato da estrema gravità e urgenza.
Richiamato quale fondamento generale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La decisione dell’amministrazione di non esercitare il recesso o la risoluzione e di proseguire un contratto già efficace, quando attiene alla fase esecutiva del rapporto, è prima facie espressione di un potere di natura privatistica e si confronta con situazioni di diritto soggettivo; la relativa controversia non rientra, per tale profilo, nella giurisdizione amministrativa.
- L’annullamento dell’aggiudicazione non determina automaticamente l’inefficacia del contratto già stipulato quando il giudice, in applicazione dell’art. 125 c.p.a., non abbia adottato la misura di inefficacia contrattuale.
- Nelle controversie soggette all’art. 119, comma 4, c.p.a., la sospensione cautelare richiede la prova di un periculum in mora caratterizzato da estrema gravità e urgenza; la mera prosecuzione dell’esecuzione contrattuale non è sufficiente.
- Nella valutazione cautelare può assumere rilievo prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione di un contratto funzionale alla realizzazione di opere finanziate con fondi PNRR, ove non sia dimostrato un pericolo qualificato per la posizione del ricorrente.
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