Cassazione Penale, Sentenza n. 35180/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione ex art. 630 cod. proc. pen.: il ricorrente ha prodotto copia del passaporto con timbri di ingresso/uscita da Cina e Hong Kong per dimostrare che all'epoca dei fatti si trovava all'estero e non poteva commettere il reato di ricettazione; ha inoltre lamentato violazione del contraddittorio per mancata comunicazione del parere negativo del pubblico ministero e ha contestato la valutazione della Corte di appello circa la nozione di "prova nuova" e l'ampiezza della delibazione preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'udienza si sia svolta nel contraddittorio e che il Procuratore generale abbia espresso il proprio parere alla presenza della difesa, quindi non è sussistita la violazione denunciata. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che la copia del passaporto dimostri la presenza del Gagliardi ad Hong Kong in specifici giorni di gennaio 2012, ma non provi l'assenza dal territorio nazionale per l'intero periodo della consumazione dei reati; pertanto la prova non è nuova e decisiva ai sensi della revisione. Anche le altre produzioni (mail, lettera di intenti) non sono state prospettate come nuove e decisive. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
istanza di revisione ex art. 630 cod. proc.pen.
La revisione è ammessa solo se emergono elementi nuovi e decisivi idonei a dimostrare l'innocenza del condannato o a rendere il complesso probatorio originario non più sufficiente a sostenere la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio
Cass. Sez. V, 7/3/2014 n.360563
Cass. Sez. V del 7/3/2014 n.360563
Il giudice della revisione ha un compito preliminare e limitato: valutare in astratto se i nuovi elementi, considerati con le prove anteriori, possano condurre al proscioglimento; questa valutazione non può anticipare in profondità il giudizio di merito
Principio del contraddittorio
Il contraddittorio è rispettato se il pubblico ministero rende il proprio parere in udienza alla presenza della difesa; l'acquisizione di un parere non comunicato sarebbe rilevante solo se la difesa non abbia potuto conoscerlo e replicare
Massime di principio
- La "prova nuova" richiesta per la revisione deve essere decisiva: prove che attestino la presenza all'estero in alcuni giorni non sono sufficienti se non escludono l'ipotesi che il reato sia stato commesso in altri momenti rilevanti.
- I timbri sul passaporto e documenti analoghi sono elementi utili ma saranno valutati nel loro concreto dettaglio temporale; per escludere responsabilità occorre dimostrare l'impossibilità materiale di partecipare al fatto (assenza continuativa nel periodo rilevante).
- Il giudice di merito, nella fase di ammissibilità della revisione, effettua una valutazione preliminare e astratta della capacità dimostrativa dei nuovi elementi, senza sostituirsi ad un esame di merito approfondito.
- Le doglianze procedurali relative al mancato coinvolgimento nel contraddittorio sono fondate solo se la parte non ha avuto effettiva possibilità di conoscere e replicare il parere del pubblico ministero; la presenza del PM in udienza con la difesa rende il contraddittorio perfezionato.
- È onere del ricorrente dimostrare sia la novità sia la decisività degli elementi prodotti: documenti già esistenti o non nettamente incompatibili con il fatto accertato difficilmente soddisfano il requisito per la revisione.
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