Cassazione Civile, Ordinanza n. 26739/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2015 emesso dal Comune di Guidonia Montecelio su terreni destinati all'estrazione del travertino. Il ricorso era stato accolto solo parzialmente in primo grado, mentre in appello la domanda della contribuente era stata respinta integralmente, insieme al suo appello incidentale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197 del 2022 e del regolamento comunale attuativo, con documentazione attestante anche il versamento della prima rata. Non risultava ancora adottato un provvedimento di diniego dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della controversia in relazione all'IMU oggetto dell'avviso impugnato. Ha quindi disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva sostenute, in applicazione della disciplina speciale richiamata. Ha altresì escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 194 e 198
La definizione agevolata della controversia fiscale, una volta perfezionata secondo la disciplina applicabile, comporta l'estinzione del giudizio.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha sostenute, secondo la previsione speciale richiamata.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 201
Il eventuale diniego dell'ente impositore può essere impugnato dal contribuente unitamente al provvedimento relativo alla definizione agevolata.
Regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, delibera n. 8 del 23 marzo 2023, artt. 5, 6 e 7
Il regolamento comunale attuativo disciplina il perfezionamento del condono e prevede la possibilità di un successivo diniego dell'ente impositore, impugnabile dal contribuente.
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
Il raddoppio del contributo unificato ha natura latu sensu sanzionatoria e non è applicabile in via estensiva o analogica fuori dai casi tipici previsti.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, risulta perfezionata una definizione agevolata prevista dalla legge e dalla disciplina attuativa dell'ente locale, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La pendenza o l'eventuale successivo diniego dell'ente impositore non impedisce la declaratoria di estinzione, se la procedura di definizione agevolata è stata documentata nei termini previsti dalla normativa applicabile.
- In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, le spese restano a carico di chi le ha anticipate quando la legge speciale lo prevede espressamente.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio e, in quanto misura sostanzialmente sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione analogica.
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