Sentenza del 21/04/2023 n. 177 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Acquisto di terreno pertinente ad una casa cat. A/2 - Richiesta agevolazione "prima casa" - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio contestava che i terreni acquistati separatamente non potessero usufruire dell'agevolazione "prima casa" perché la normativa limiterebbe le pertinenze agevolabili solo a determinate categorie catastali e richiede che le pertinenze siano prive di autonomia di utilizzo e alienazione, mentre il contribuente sosteneva che la pertinenza si basa sulla destinazione effettiva e concreta al servizio del bene principale, con riferimento alla giurisprudenza più recente che ammette una interpretazione più ampia e non limitata alle sole categorie catastali elencate.
La decisione
La sentenza ha confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo che i terreni, il fabbricato e l'autorimessa costituiscono un unico complesso integrato con destinazione pertinenziale, e che la normativa non limita l'agevolazione "prima casa" solo alle pertinenze catastali C/2, C/6 e C/7, bensì che è determinante il rapporto di complementarietà funzionale e la volontà di asservimento tra bene principale e pertinenza; pertanto è stata riconosciuta l'agevolazione anche per i terreni pertinenti e l'appello dell'ufficio è stato respinto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Art. 1, Tariffa Parte 1, Nota II-bis, comma 3
"Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 [c.d. 'prima casa'], spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato."
La disposizione non esclude altre pertinenze diverse da quelle elencate, ma limita solo il numero di unità per ciascuna categoria catastale agevolabile; il concetto di pertinenza è basato sulla destinazione effettiva e concreta al servizio del bene principale, non sulla classificazione catastale formale.
Definisce la pertinenza come destinazione durevole di un bene a servizio o ornamento di un altro; è necessario un rapporto di complementarietà funzionale e soggettiva tra bene principale e pertinenza.
Massime di principio
- La qualificazione catastale di un bene non è determinante per riconoscere la pertinenza ai fini dell'agevolazione "prima casa", che si basa sul rapporto di complementarietà funzionale e sulla destinazione effettiva del bene al servizio dell'abitazione principale.
- L'acquisto separato di immobili e terreni pertinenti può godere dell'agevolazione "prima casa" se risulta da elementi fattuali e documentali la destinazione unitaria e integrata del complesso abitativo e la volontà di asservimento delle pertinenze all'immobile principale.
- Le limitazioni normative relative alle categorie catastali delle pertinenze agevolabili vanno interpretate in modo non restrittivo, considerando che l'elenco è indicativo e che può essere applicata l'agevolazione anche ad altre pertinenze purché sussista un legame funzionale e durevole con l'immobile principale.
- Per evitare contestazioni è utile documentare la volontà e la concreta destinazione dei beni acquistati, anche mediante atti notarili e misure materiali (come recinzioni) che evidenzino l'integrazione tra l'immobile e le pertinenze.
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