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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34923/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva novità e ragioni tali da escludere la persistenza delle esigenze cautelari: conclusione dell'udienza preliminare, distanza temporale dei fatti (fatti risalenti fino al 2018, c. 12 anni), assenza di pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, assenza di collegamenti con i coindagati e pieno rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Contestava inoltre la motivazione del Tribunale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, non avendo individuato un "indice di pericolosità" e non avendo valutato adeguatezza e proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione congrua: il decreto che dispone il giudizio non incide sulle esigenze cautelari, il decorso del tempo è neutro se non accompagnato da altri elementi sopravvenuti, e per le imputazioni trattate sussiste la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art.275, comma 3), non superata da elementi concreti prodotti dal ricorrente. Poiché la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari era stata disposta per ragioni di salute (fuori dall'ipotesi di cui all'art.275, comma 3), in assenza di nuovi elementi significativi il riesame ha legittimamente confermato la misura. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati gravi; la presunzione, se applicabile, rende necessario apportare prove concrete e sopravvenute per superarla; prevale rispetto alla norma generale dell'art.274.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo); nella pratica cautelare la sua valutazione può essere subordinata alla presunzione speciale prevista dall'art.275, comma 3.

  • art. 299, comma 1, cod. proc. pen.

    Prescrive i doveri di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia dato motivazione congrua e non si sia limitato a mera trascrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, nullità per omessa motivazione ecc.); il ricorrente le ha invocate ma la Corte le ha ritenute inammissibili per genericità e carenza di nuovi elementi.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale del riesame contro le ordinanze del GIP; il Tribunale del riesame ha respinto l'appello ai sensi di questa norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferito nei limiti della riproduzione delle motivazioni e delle questioni valutabili in cassazione; la Corte ricorda che la riproposizione di argomentazioni generiche non è idonea a disarticolare il ragionamento probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per reati rientranti nell'art.275, comma 3, sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che non viene superata dal mero decorso del tempo o da argomentazioni generiche: servono elementi concreti e sopravvenuti per ritenere attenuate le esigenze cautelari.
  • La sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive disposta per ragioni di salute (o altri motivi non riconducibili all'art.275, comma 3) non elimina automaticamente la presunzione di adeguatezza; chi chiede la revoca deve produrre fatti nuovi e specifici.
  • L'apertura del giudizio (decreto che dispone il giudizio) è neutra rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari e non di per sé sufficiente a giustificare la revoca della misura.
  • Il giudice del riesame può aderire e riprodurre le argomentazioni del provvedimento impugnato quando l'appello non contenga doglianze specifiche e documentate: alla difesa è richiesta specificità e produzione di elementi concreti per confutare il ragionamento probatorio originario.
  • In sede di Cassazione i motivi generici o privi di nuovi elementi probatori sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario inficiare specificamente la motivazione o la corretta applicazione di norme per ottenere accoglimento.

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