Cassazione Penale, Sentenza n. 7301/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione del credito al passivo della procedura di confisca di prevenzione nei confronti di Antonino Maranzano, ai sensi degli artt. 58 d.lgs. n. 159/2011 e 1, comma 199, legge n. 228/2012. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda sia stata proposta oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla definitività della confisca e che la proponente non fosse il soggetto legittimato a presentarla (il credito era pervenuto iure hereditatis dalla madre, Irene Riggio, ancora in vita alla scadenza). La ricorrente ha dedotto errore scusabile in ragione dell'oscurità normativa, delle oscillazioni giurisprudenziali, dei comportamenti ambigui dell'amministrazione (ANBSC) e dell'errata indicazione della data di scadenza nell'avviso inviato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha richiamato i princìpi delle Sezioni Unite (sent. n. 39608/2018): il termine di decadenza di 180 giorni per la presentazione della domanda decorre indipendentemente dalle comunicazioni ANBSC e resta perentorio, pur essendo possibile la restitutio in integrum se il creditore prova l'impossibilità di osservare il termine per causa a lui non imputabile. Nel caso concreto la comunicazione contestata conteneva comunque una nota che specificava il carattere puramente indicatorio del termine, la ricorrente era assistita da difensore ed era a conoscenza del procedimento e della confisca; inoltre mancava la legittimazione della stessa (la titolarità del credito spettava alla madre, viva alla scadenza). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58
Disciplina la procedura di ammissione dei crediti relativi a beni sequestrati/confiscati; richiamata per individuare la base normativa della domanda di ammissione al passivo
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199
Stabilisce il termine di decadenza (180 giorni) per la presentazione della domanda di ammissione del credito al passivo delle procedure di confisca; la Corte interpreta tale termine come perentorio e decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'ANBSC
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 206
Prevede la comunicazione ai creditori da parte dell'ANBSC; la Corte rileva che la comunicazione, anche se errata nella data, non incide sul decorso del termine quando sia specificato il carattere indicatorio e quando il destinatario sia in possesso della conoscenza del procedimento
Cass. Sez. U., sent. n. 39608 del 22/02/2018
Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660
Principio secondo cui il termine di decadenza per i creditori ipotecari decorre indipendentemente dalla ricezione delle comunicazioni ANBSC; il termine è perentorio ma è possibile la restitutio in integrum se il creditore prova l'impossibilità di osservare il termine per causa a lui non imputabile
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per l'ammissione dei crediti al passivo di una confisca è perentorio: decorre indipendentemente dalle comunicazioni inviate dall'ANBSC e la mancata o errata comunicazione non sospende automaticamente la decadenza
- La possibilità di ottenere la restitutio in integrum esiste solo se il creditore prova che non ha potuto osservare il termine per causa non imputabile a sé; l'errore invocato va dimostrato come effettivamente idoneo ed inevitabile a ingenerare confusione
- La presenza di un legale di fiducia e la effettiva conoscenza del procedimento e della confisca rendono difficile invocare l'errore scusabile derivante da comunicazioni amministrative inesatte
- La titolarità del credito va verificata alla data di scadenza del termine: chi subentra iure hereditatis dopo la scadenza non può regolarizzare la domanda se il soggetto titolare era ancora in vita alla scadenza
- Le oscillazioni giurisprudenziali e la complessità normativa possono essere argomenti di spiegazione, ma non bastano automaticamente a giustificare la mancata osservanza di termini perentori una volta che la questione è stata chiarita dalle Sezioni Unite
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