Sentenza del 08/05/2019 n. 12134 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Ricorso introduttivo - Omessa sottoscrizione - Sanzione - Inammissibilità - Violazione art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, riguardante IRPEG, IRAP, IVA e redditi d'impresa. Il ricorso tributario non era stato sottoscritto né dalla contribuente né da un difensore abilitato. La società sosteneva che l'atto fosse comunque a essa attribuibile, che il vizio fosse sanabile o superabile mediante rimessione in termini e che la responsabilità fosse del consulente, ritenuto abusivo e infedele. Invocava inoltre il diritto di difesa, il giusto processo e l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la mancanza della sottoscrizione sia del difensore abilitato sia della parte determina l'inammissibilità radicale e insanabile del ricorso introduttivo. Il vizio può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado, anche se l'Amministrazione si è costituita, e non può essere sanato dal successivo deposito di un'istanza firmata dalla parte, né dalla rimessione in termini o dalla responsabilità del consulente. La sanzione non viola il diritto di difesa, i principi costituzionali o l'art. 6 CEDU, poiché costituisce una regola processuale prevedibile e prevenibile mediante l'ordinaria diligenza. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente, salvo i casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.
La sottoscrizione costituisce un requisito essenziale del ricorso introduttivo; la sua mancanza, unitamente a quella della parte, comporta l'inammissibilità dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22
Il combinato disposto con l'art. 18 prevede l'inammissibilità del ricorso privo della sottoscrizione richiesta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Disciplina il termine e le modalità di proposizione del ricorso tributario; il rispetto del termine non consente di superare la mancanza di requisiti essenziali dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12
Rileva per l'obbligo di assistenza tecnica nel processo tributario; l'assenza o l'irregolarità della difesa tecnica non consente di convalidare un ricorso originariamente privo delle sottoscrizioni necessarie.
Art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non esclude l'obbligo di rispettare requisiti processuali essenziali e prevedibili, quando siano proporzionati alle esigenze di corretta instaurazione del processo.
Art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo non impedisce l'applicazione di sanzioni processuali rigorose quando il vizio deriva dal mancato rispetto di una formalità essenziale prevenibile con l'ordinaria diligenza.
Art. 6 CEDU
Ogni individuo ha diritto a un equo processo.
La Corte ha escluso la violazione dell'art. 6 CEDU: condizioni, forme e termini processuali sono compatibili con il diritto di accesso alla giustizia se prevedibili, proporzionati e funzionali alla buona amministrazione della giustizia. Nel contenzioso fiscale l'art. 6 CEDU opera, in linea generale, solo per gli aspetti relativi a sanzioni tributarie di natura punitiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e, nei casi richiesti, della parte è un requisito essenziale: la loro mancanza può determinare l'inammissibilità radicale e insanabile.
- La successiva sottoscrizione di altri atti processuali, come l'istanza di fissazione dell'udienza, non sana normalmente un ricorso introduttivo originariamente privo delle firme necessarie.
- La costituzione dell'Amministrazione finanziaria o la riconoscibilità della provenienza dell'atto non eliminano il vizio quando manca una formalità essenziale prevista dalla legge.
- La responsabilità del commercialista o del consulente, anche se abusivo o infedele, non consente di superare automaticamente le preclusioni processuali; il contribuente deve scegliere e controllare diligentemente il proprio professionista.
- La rimessione in termini non è uno strumento per sanare un vizio strutturale e insanabile del ricorso, ma può operare solo nei casi previsti e in presenza di una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto di un termine.
- Le regole processuali che prevedono l'inammissibilità sono compatibili con il diritto di difesa e con l'art. 6 CEDU quando sono chiare, prevedibili, proporzionate e rispettabili mediante l'ordinaria diligenza.
- Prima del deposito di un ricorso tributario è necessario verificare con particolare attenzione la competenza del difensore, la sottoscrizione della parte quando richiesta, la firma del professionista, la notifica e il deposito degli atti impugnati.
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