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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21575/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rizzitano era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obblighi di soggiorno e di presentazione alla polizia. Il 10/10/2018 gli è stata contestata la violazione dell'obbligo di presentarsi in commissariato. La difesa ha eccepito che, alla data della presunta violazione, l'esecuzione della misura era sospesa perché l'imputato aveva subito un periodo di detenzione superiore a due anni e non era stata effettuata la nuova valutazione della persistenza della pericolosità prevista dall'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 159/2011; pertanto il decreto non era efficace e non poteva configurarsi il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011. La Corte territoriale aveva invece ritenuto rilevante la successiva pronuncia del Tribunale dell'8/10/2019 che aveva accertato la persistenza della pericolosità.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che alla data del 10/10/2018 l'esecuzione della misura di prevenzione fosse sospesa e che, in presenza di detenzione protrattasi oltre due anni, fosse necessaria una nuova verifica giudiziale della persistenza della pericolosità notificata all'interessato perché la misura tornasse ad avere efficacia. Ha affermato che la successiva pronuncia del 8/10/2019 non può retroagire né sanare la precedente inefficacia della misura. Pertanto la condotta contestata non è penalmente rilevante e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il secondo motivo (sull'accertamento della recidiva/accresciuta pericolosità) è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 75

    Il reato previsto dall'art. 75 sussiste solo se, al momento della violazione, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale è effettivamente in esecuzione ed efficace.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 14 (commi 2, 2-bis, 2-ter)

    art. 14, commi 2 e 2-ter D.Lgs. 159/2011

    L'esecuzione della misura resta sospesa durante la detenzione; se la detenzione si è protratta oltre due anni l'esecuzione non riprende automaticamente alla cessazione della detenzione ma solo dopo che il giudice ha nuovamente accertato la persistenza della pericolosità e il relativo decreto è stato notificato all'interessato.

  • Legge 161/2017

    Legge n. 161/2017 (modifiche al D.Lgs. 159/2011)

    Ha modificato il regime dell'efficacia della sorveglianza speciale in rapporto a periodi di detenzione e all'obbligo di nuova valutazione della pericolosità.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 291/2013

    Sent. Corte Cost. n. 291/2013

    Rilevante per l'interpretazione del decorso temporale dell'esecuzione della misura e della necessità della notifica per far decorrere i termini e l'efficacia.

  • Cassazione, Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018

    Principio di legittimità secondo cui, quando la detenzione supera due anni, la misura di prevenzione richiede una nuova valutazione giudiziale della pericolosità per tornare ad essere efficace; violazioni anteriori a tale nuova verifica non sono penalmente rilevanti.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 16447 del 05/02/2021 (Pignatelli) e Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009 (D'Amico)

    Sez. 1, n. 16447/2021; Sez. 1, n. 11813/2009

    Confermano che la notificazione del decreto è condizione di efficacia e che la conoscenza informale del provvedimento non sostituisce la notifica formale, dalla quale decorrono termini e obblighi.

Massime di principio

  • Una violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è penalmente rilevante solo se, al momento della violazione, la misura è effettivamente in esecuzione e il decreto è efficace e notificato.
  • Se la persona è stata sottoposta a detenzione protrattasi oltre due anni, l'esecuzione della misura non riprende automaticamente alla fine della detenzione: è necessaria una nuova verifica giudiziale della persistenza della pericolosità e la notifica del relativo decreto.
  • Una successiva pronuncia che accerti la persistenza della pericolosità non ha efficacia retroattiva e non 'sanifica' violazioni accertate nel periodo in cui la misura era sospesa.
  • In situazioni analoghe la difesa deve verificare date di detenzione, data di notificazione del decreto originario e di eventuali nuovi decreti; se manca la nuova valutazione notificata, è possibile contestare la configurabilità del reato ex art. 75.
  • Per l'accusa è necessario, prima di procedere per violazioni della sorveglianza speciale, accertare e documentare l'effettiva efficacia del provvedimento alla data dell'evento, inclusa la notifica di eventuali decreti successivi di verifica della pericolosità.
  • Il giudice ha l'obbligo di effettuare, anche d'ufficio, la nuova verifica della persistenza della pericolosità quando prevista dalla norma; l'assenza di tale verifica può portare all'annullamento della condanna per insussistenza del fatto.

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