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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15124/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna pronunciata in sua assenza. Si deduce che l'atto introduttivo e le successive notifiche del procedimento n. 6399/2014 non le furono valideamente notificate, essendo state eseguite presso lo studio dell'avv. Silvia Melara con domicilio eletto in altro procedimento (n. 2881/2015) e non presso il domicilio eletto nel procedimento 6399/2014. Si censura la corte territoriale per aver ritenuto sussistente effettiva conoscenza del processo in virtù della nomina di un difensore di fiducia e di una precedente elezione di domicilio presso il medesimo studio, nonché per aver escluso che le nullità assolute delle notifiche potessero giustificare la rescissione del giudicato. Si lamenta, altresì, la mancata declaratoria di nullità delle notifiche e la mancata valutazione della dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha rilevato che, sebbene le notifiche al difensore presso lo studio in Mantova fossero viziatamente effettuate rispetto al domicilio eletto nel diverso procedimento, e quindi sussistesse la nullità assoluta delle notifiche, la nomina di un difensore di fiducia costituisce un indice rilevante di effettiva conoscenza del procedimento. La ricorrente non ha provato che la mancata conoscenza non fosse a lei imputabile: il difensore ha dismesso il mandato per l'impossibilità di comunicare con l'assistita e ha attestato ripetuti inviti rimasti senza esito, circostanza che integra la colpa della ricorrente. Poiché l'ignoranza del procedimento è risultata colpevole, non era configurabile la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., e pertanto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regole sulle censure ammissibili in cassazione; utilizzato per enunciare le violazioni di legge e le doglianze sulla motivazione dedotte nel ricorso.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica dell'atto introduttivo del giudizio; richiamata rispetto alla lamentata omissione/irregolarità della notifica.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Previsioni sulle modalità alternative di notifica; richiamata a supporto delle doglianze sulla corretta chiamata in giudizio.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'elezione di domicilio presso difensore e delle relative notifiche; centrale nel conflitto tra notifiche effettuate in procedimenti diversi.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Norme generali sulla validità degli atti e sulle nullità; richiamata nel quadro delle censure sulle notifiche.

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina della dichiarazione di assenza e della celebrazione del processo in assenza; riferita al tema della legittimità del processo in assenza dell'imputato.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Istituisce la rescissione del giudicato come rimedio per la violazione dei diritti partecipativi quando l'imputato non ha avuto conoscenza incolpevole del processo; il rimedio invocato dalla ricorrente.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Incidente di esecuzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le nullità assolute non sono deducibili con l'art. 670 dopo il passaggio in giudicato, rimettendo alla rescissione.

  • Sez. U., sentenza n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Riferimento sentenza Lovric

    Affermata la centralità della rescissione del giudicato per far valere nullità assolute della vocatio in ius che hanno impedito la conoscenza del processo; stabilisce la protezione contro l'ignoranza incolpevole del procedimento.

  • Sez. U., sentenza n. 23948 del 28/11/2019

    Riferimento sentenza 23948/2019

    Tratta l'insufficienza dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio come indice automatico di conoscenza; la Corte di legittimità ha distinto quel principio dal caso della nomina di difensore di fiducia.

  • Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 (Piunti)

    Riferimento sentenza Piunti

    Giurisprudenza che considera la nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio e successiva rinuncia come indice di effettiva conoscenza del processo; citata per sostenere che la nomina può legittimare il processo in assenza salvo prova contraria.

  • SU n. 32848 del 17/07/2014 (Burba)

    Riferimento sentenza Burba

    Giurisprudenza di quadro sulla funzione della rescissione quale rimedio per travolgere il giudicato in presenza di gravi violazioni del diritto di difesa.

  • Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 (G.)

    Riferimento sentenza 14577/2022

    Conferma che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di conoscenza del processo che legittima la celebrazione in assenza, salvo allegazione di circostanze che dimostrino mancanza di colpa.

  • Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017 (Xhami)

    Riferimento sentenza 14787/2017

    Giurisprudenza conforme che qualifica la rilevanza della nomina di difensore di fiducia come elemento probatorio rilevante sulla conoscenza del procedimento.

Massime di principio

  • La notifica di atti del processo a un domicilio eletto in un diverso procedimento determina nullità assoluta delle notifiche e può giustificare la rescissione del giudicato se ha impedito la conoscenza del processo.
  • La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è lo strumento corretto per contestare nullità assolute che abbiano privato l'imputato della possibilità di partecipare; l'art. 670 non è idoneo a questo fine dopo il passaggio in giudicato.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono, di norma, un forte indice di effettiva conoscenza del procedimento e possono legittimare il processo in assenza, salvo che il ricorrente provi che la mancata conoscenza non è a lui imputabile.
  • Per escludere la responsabilità (colpa) dell'imputato è necessario allegare e dimostrare circostanze concrete che giustifichino l'assenza di contatti o la impossibilità di informarsi sul procedimento; la mera dichiarazione formale di nomina non basta sempre.
  • In scenari simili il giudice valuterà non solo la formalità della elezione di domicilio, ma la reale instaurazione del rapporto difensore-imputato e le concrete iniziative del difensore per informare l'assistito; la mancata risposta o il mancato contatto dell'imputato può configurare colpa e precludere la rescissione.

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