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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23861/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte d'appello di Napoli ha definito il procedimento con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., applicando all'imputato, per il reato di furto pluriaggravato contestato al capo I, la pena concordata con il Procuratore generale, dopo rinuncia a tutti i residui motivi di appello. Contro tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè alla verifica di eventuali cause di proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra la decisione del giudice e il contenuto concordato. Sono invece inammissibili le doglianze riguardanti motivi di appello rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina la sentenza emessa a seguito di concordato in appello; il ricorso per cassazione contro tale decisione è ammesso solo per censure sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    la dedotta omissione del suo esame non è censurabile in cassazione quando il ricorso avversi una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e concerna motivi già rinunciati.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo doglianze inerenti alla validità del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità tra accordo e decisione giudiziale.
  • Le censure che investono motivi di appello rinunciati non possono essere riproposte in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
  • La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso avverso una sentenza resa in esito a concordato, salvo che la pena sia illegale o la decisione esorbiti dai limiti dell'accordo.
  • Il vizio sulla determinazione della pena rileva in cassazione solo se si traduce in illegalità della sanzione, ossia se la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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