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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47370/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme ritenute profitto di reati fiscali (art. 2 d.lgs. 74/2000). Hanno dedotto: (i) violazione degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9 c.p.p. perché il tribunale del riesame avrebbe illegittimamente "integrato" un decreto privo di motivazione circa il concorso dei soci accomandanti nel reato proprio del socio accomandatario; (ii) violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. per motivazione apparente in relazione ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, lamentando che l'ordinanza non specificava il contributo materiale o morale dei soci e la loro consapevolezza del meccanismo fraudolento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui, in tema di misure cautelari reali (sequestro preventivo), non e' necessario il livello di "gravi indizi" previsto per le misure personali: e' sufficiente il "fumus commissi delicti" valutato concretamente. Ha poi affermato che il tribunale del riesame puo' integrare carenze motivazionali del provvedimento primo, salvo il caso di motivazione totalmente assente o insanabilmente nulla. Nel caso di specie il primo giudice aveva gia' indicato elementi (uso di fatture per operazioni inesistenti, costi fittizi utilizzati per ridurre utili, rapporti stretti e cointeressenze tra soggetti, anche familiari) che consentivano di ritenere il fumus anche quanto alla corresponsabilita' dei soci accomandanti applicando, a fini indiziari, il principio del cui prodest. L'integrazione motivazionale operata dal tribunale del riesame e' stata ritenuta adeguata e non apparente. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati infondati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Individua i reati tributari il cui profitto puo' essere assoggettato a confisca; nella specie costituisce il fatto-reato rispetto al quale e' disposta la confisca per equivalente

  • codice di procedura penale

    Prevede limiti all'attivita' del tribunale del riesame; la Corte interpreta la norma nel senso che impedisce di sanare casi di motivazione totalmente nulla ma non preclude l'integrazione di motivazioni carenti

  • codice di procedura penale

    Richiama l'art. 309 c.p.p.; anche qui la Corte precisa che il riesame non puo' sanare motivazioni inesistenti ma puo' integrare motivazioni insufficienti

  • codice di procedura penale

    Consente il controllo sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte precisa che integra violazione deducibile in cassazione solo l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non la sua illogicita'

  • codice di procedura penale

    Disciplina le condizioni per le misure cautelari personali; la Corte sottolinea che le regole su "gravi indizi" non si estendono automaticamente alle misure reali, per le quali e' sufficiente il fumus

  • codice di procedura penale

    Regola il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la Corte ricorda che il sindacato e' limitato a questioni di legge e alla verifica dell'esistenza/meramente apparente della motivazione

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e

    Indica i motivi di ricorso in cassazione per motivazione apparente o inesistente; la Corte applica il criterio restrittivo per il sindacato sulla motivazione

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento del profitto e delle responsabilita' in materia fiscale; il giudice valuta la riconducibilita' del profitto al soggetto

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata in rapporto alla motivazione e al controllo del giudice sugli atti istruttori; citata in tema di corretta valutazione delle ragioni di sequestro

Massime di principio

  • Per le misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente) non e' richiesto il livello di 'gravi indizi' proprio delle misure personali; e' sufficiente il fumus commissi delicti valutato alla luce degli elementi concreti
  • Il tribunale del riesame puo' integrare carenze motivazionali del provvedimento di primo grado, purché non si tratti di motivazione completamente assente o insanabilmente nulla
  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato sulla motivazione e' limitato: costituiscono motivo di cassazione l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non l'insoddisfazione sulla valutazione o l'illogicita' argomentativa
  • La ricostruzione indiziaria puo' ricorrere a presunzioni di tipo indiziario (es. principio del cui prodest) e alla valutazione complessiva di elementi oggettivi come fatture inesistenti, costi fittizi e rapporti di collegamento tra soggetti per ritenere il fumus circa la corresponsabilita'
  • Nelle situazioni analoghe e' fondamentale documentare specificamente (anche nel decreto impugnato) gli elementi che collegano concretamente l'indagato al profitto del reato e allo schema fraudolento, per ridurre il rischio che una integrazione motivazionale sia contestata

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