Sentenza del 24/12/2018 n. 9427 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Trasferimento di immobili ad ANAS S.p.a. nell'ambito di un procedimento espropriativo - Esenzione dalle imposte - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione è stata ritenuta inapplicabile. L'espressione "Stato" contenuta nella normativa fiscale deve essere interpretata come riferita esclusivamente allo Stato-persona e non può essere estesa ad ANAS S.p.A., che conserva la propria distinta personalità giuridica, anche quando agisce per conto dello Stato nell'ambito di un procedimento espropriativo. Il trasferimento è quindi soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale prevista per i trasferimenti di immobili effettuati a favore dello Stato. Il trasferimento era avvenuto in favore di ANAS S.p.A. nell'ambito di un procedimento espropriativo. Sebbene ANAS operasse in regime di concessione e per conto dello Stato, la questione era stabilire se potesse essere considerata equivalente allo Stato ai fini dell'esenzione.
Norme richiamate
Art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986
L'esenzione prevista per gli atti e trasferimenti a favore dello Stato riguarda lo Stato-persona e non si estende automaticamente a soggetti distinti, quali società o enti concessionari.
La disciplina dell'imposta ipotecaria non consente di applicare l'esenzione oltre i soggetti espressamente contemplati dalla legge.
Anche con riferimento alle formalità catastali, il regime agevolativo non è estensibile ad ANAS S.p.A. in assenza di una previsione normativa specifica.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali, in quanto deroghe al principio generale di imposizione, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia.
- L'operare per conto dello Stato o nell'esercizio di una concessione pubblica non rende automaticamente una società o un ente equivalente allo Stato ai fini delle agevolazioni tributarie.
- Per applicare un'esenzione destinata ai trasferimenti a favore dello Stato occorre verificare che l'acquirente sia lo Stato-persona, salvo un'espressa disposizione normativa che includa altri enti o società.
- La finalità pubblica del procedimento espropriativo non è sufficiente, da sola, a escludere le imposte di registro, ipotecaria e catastale quando il trasferimento avviene a favore di un soggetto giuridicamente distinto dallo Stato.
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