Sentenza del 24/12/2018 n. 1592 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTP di Venezia che aveva annullato gli accertamenti relativi agli anni 2008 e 2009 per presunte irregolarità nelle verifiche e aveva accolto parzialmente il ricorso della società per il 2007. Ha sostenuto che per gli anni 2008 e 2009 si era trattato di accessi finalizzati all'acquisizione di documenti e non di verifiche fondate su un processo verbale di constatazione, sicché non era necessario redigere previamente un PVC. Ha inoltre contestato la valutazione del primo giudice su costi ritenuti non documentati o non inerenti, operazioni oggettivamente inesistenti, fatture di trasporto, trasferte dei dipendenti, sponsorizzazioni, migliorie su immobili concessi in comodato, applicazione dell'IVA e altri componenti reddituali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimi gli accertamenti quanto alle modalità della verifica, escludendo un obbligo generalizzato di previo processo verbale di constatazione quando l'accertamento non deriva da una verifica fiscale formalizzata ma da un'attività di acquisizione documentale e da un accertamento autonomo. Sono state tuttavia riconosciute alcune ragioni della società: le deduzioni forfettarie per le trasferte dei dipendenti sono state ammesse, la documentazione è stata ritenuta sufficiente; sono state riconosciute come legittime alcune spese di rappresentanza; sono stati ritenuti deducibili i costi per migliorie su immobili concessi in comodato; è stata ritenuta corretta la fatturazione dei servizi accessori secondo il trattamento IVA del servizio principale; sono state considerate già regolarizzate le sopravvenienze attive derivanti da proventi straordinari. Per le altre contestazioni, comprese quelle sulle fatture di trasporto e sui costi non adeguatamente documentati, la Commissione ha confermato sostanzialmente la posizione dell'Ufficio, ritenendo le contestazioni precise e gravi e le prove del contribuente insufficienti. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Articolo 40 del D.L. 331/1993
La disciplina è stata richiamata in relazione al trattamento IVA delle prestazioni rese a clienti intracomunitari e alla necessità di individuare il regime applicabile in base alla natura del servizio, non soltanto alla nazionalità del cliente.
Articolo 9, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972
È stato richiamato per le prestazioni di servizi qualificabili come non imponibili IVA relative a operazioni internazionali. La Commissione ha ritenuto che i servizi accessori dovessero seguire il trattamento IVA del servizio principale.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
È stato richiamato in relazione alla deducibilità delle spese di rappresentanza e, più in generale, dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Massime di principio
- L'assenza di un processo verbale di constatazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: occorre distinguere tra una verifica fiscale formalizzata e un semplice accesso o acquisizione documentale seguita da un accertamento autonomo.
- Per dedurre costi e detrarre l'IVA il contribuente deve dimostrare l'effettività, l'inerenza, la competenza e la documentazione delle operazioni; la sola registrazione contabile o la fattura possono non essere sufficienti in presenza di elementi contrari.
- Le spese di sponsorizzazione o rappresentanza possono essere riconosciute quando risultano effettivamente sostenute, coerenti con l'attività e non emergono elementi concreti che ne dimostrino la fittizietà o l'uso diverso da quello dichiarato.
- Le deduzioni forfettarie per trasferte possono essere ammesse anche senza una documentazione analitica completa, purché l'insieme degli elementi disponibili renda sufficientemente provata l'effettività delle trasferte.
- Le spese per migliorie su beni di terzi o immobili concessi in comodato non sono illegittime per la sola circostanza che il contribuente non sia proprietario del bene; occorre valutare il rapporto contrattuale, l'inerenza e l'effettività dell'intervento.
- Nel trattamento IVA dei servizi accessori deve essere valutato il loro collegamento con la prestazione principale: quando sono funzionalmente dipendenti da essa, possono seguirne il medesimo regime fiscale.
- In presenza di reciproca soccombenza, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese processuali.
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