Sentenza del 24/12/2018 n. 57 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Rendita Catastale - Classamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio espresso è che gli impianti a fune devono essere ordinariamente classificati in categoria catastale D. Dal testo non risultano indicati né il provvedimento concretamente impugnato né l'esito formale del giudizio, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale e la determinazione della rendita degli impianti a fune. La questione centrale è stabilire se tali impianti debbano essere classificati tra gli immobili destinati a servizi di trasporto pubblico oppure nella categoria catastale D, propria degli immobili a destinazione speciale. Secondo il principio riportato, gli impianti a fune, di regola, non svolgono un servizio di trasporto di interesse generalizzato e non sono destinati a favorire la mobilità pubblica; pertanto manca l'elemento distintivo delle linee di trasporto di servizio pubblico.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, la categoria dell'immobile deve essere individuata in base alla sua funzione effettiva e alle caratteristiche del servizio svolto, non soltanto alla presenza di un'attività di trasporto.
- Gli impianti a fune sono normalmente riconducibili alla categoria D quando hanno una funzione prevalentemente privata, ricreativa, turistica o comunque non riconducibile a un servizio di mobilità di interesse generalizzato.
- La classificazione in una categoria propria delle infrastrutture di trasporto pubblico richiede la prova che l'impianto svolga un servizio rivolto alla collettività e funzionale alla mobilità pubblica.
- La regola è generale ma non assoluta: la classificazione può variare se, nel caso concreto, l'impianto è effettivamente destinato a un servizio pubblico di trasporto e presenta le relative caratteristiche funzionali.
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