Sentenza del 24/12/2018 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - Rettifica delle consistenze patrimoniali - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio, a seguito del mancato pagamento rateale della procedura di collaborazione volontaria prevista dalla Legge n. 186/2014, aveva rilevato cospicue consistenze patrimoniali e le aveva assoggettate a imposizione e sanzioni, ritenendole riconducibili ad attività professionali o comunque a redditi non dichiarati. La contribuente ha dimostrato, mediante la documentazione contabile già risultante dai bilanci e mediante i criteri indicati dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012 in materia di IVAFE, che alcuni patrimoni erano inesistenti. Per altre somme ha prodotto una scrittura con data certa, dalla quale risultava che si trattava di prestiti ricevuti dalla madre. Tali elementi escludevano che le somme potessero essere qualificate come redditi derivanti dall'attività professionale.
La decisione
La ripresa a tassazione delle consistenze patrimoniali è stata ritenuta illegittima, poiché l'Ufficio non ha dimostrato che esse costituissero redditi imponibili o attività effettivamente esistenti. È stata tuttavia riconosciuta l'applicabilità del principio del cumulo giuridico: le violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d'imposta devono essere assoggettate a un'unica sanzione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997. L'esito è quindi favorevole alla contribuente quanto alla pretesa fiscale principale, con limitazione delle eventuali sanzioni secondo il regime previsto dalla legge.
Norme richiamate
Legge 15 dicembre 2014, n. 186
Disciplina la procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione di attività e patrimoni non dichiarati. Il mancato pagamento delle somme dovute può incidere sul perfezionamento della procedura, ma non consente automaticamente di qualificare come redditi imponibili patrimoni che risultino inesistenti o aventi diversa origine.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012
È stata utilizzata come riferimento per valutare la corretta rilevanza delle consistenze patrimoniali ai fini dell'IVAFE e per escludere l'esistenza o la rilevanza fiscale di patrimoni non adeguatamente dimostrati.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5
violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi rientrano in una unica sanzione
Quando più violazioni omogenee sono commesse in diversi periodi d'imposta, si applica il cumulo giuridico, cioè una sanzione unica determinata secondo i criteri previsti dalla norma, anziché la somma aritmetica delle singole sanzioni.
Massime di principio
- La mera rilevazione contabile o presuntiva di una consistenza patrimoniale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un reddito imponibile: l'Amministrazione deve individuare e provare la concreta origine reddituale delle somme.
- La documentazione anteriore o contemporanea ai fatti, come bilanci già depositati, scritture con data certa e contratti di finanziamento, può essere decisiva per dimostrare che le somme erano inesistenti, già contabilizzate oppure derivavano da prestiti e non da redditi.
- Un prestito familiare documentato non costituisce, di per sé, reddito imponibile del beneficiario; è però necessario dimostrarne con chiarezza l'esistenza, la provenienza, la data e la natura restitutoria.
- Il mancato perfezionamento o il mancato pagamento di una procedura di regolarizzazione non esonera l'Ufficio dall'obbligo di provare autonomamente l'esistenza e la natura imponibile delle attività contestate.
- In presenza di violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta, anche quando la pretesa fiscale sia confermata, deve essere valutata l'applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
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