Sentenza del 24/12/2018 n. 3660 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Giudizio di rinvio - Riassunzione - Inerzia dell'organo fallimentare - Legittimazione processuale del fallito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso del fallito è stato dichiarato inammissibile o comunque respinto per difetto di legittimazione ad causam. Poiché il giudizio originario era stato instaurato dalla curatela fallimentare, solo il curatore conservava la posizione processuale necessaria per proporre l’atto di riassunzione dopo il rinvio della Cassazione. L’inerzia della curatela non ha consentito al fallito di subentrare automaticamente nel giudizio di rinvio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di essere legittimato a riassumere il giudizio in luogo della curatela fallimentare, rimasta inerte dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione. La questione riguardava l’eventuale legittimazione processuale eccezionale del fallito in caso di disinteresse dell’organo fallimentare. La Commissione ha ritenuto che tale legittimazione non operi automaticamente in ogni fase del processo: nel giudizio di rinvio, l’atto di riassunzione non costituisce una nuova impugnazione, ma un mero atto di impulso per riattivare il procedimento già instaurato. Pertanto, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti devono conservare la posizione processuale che avevano nel giudizio precedente.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio le parti rimangono quelle del giudizio precedente e conservano la medesima posizione processuale; l’atto di riassunzione non consente a un soggetto diverso di assumere la qualità processuale della parte originaria.
Art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato insieme agli artt. 392 e 394 c.p.c. per qualificare la riassunzione come atto diretto alla prosecuzione del giudizio dopo la cassazione, non come una nuova impugnazione.
Art. 392 del codice di procedura civile
Disciplina la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio e conferma che tale atto serve a riattivare il processo già pendente.
Art. 394 del codice di procedura civile
Regola il giudizio di rinvio e la prosecuzione del processo nei limiti e secondo le posizioni processuali già esistenti prima della cassazione.
Massime di principio
- La legittimazione eccezionale del fallito, eventualmente riconosciuta in caso di inerzia o disinteresse della curatela, non si estende automaticamente a tutte le fasi del processo.
- Nel giudizio di rinvio, la riassunzione è un atto di prosecuzione del processo originario e non una nuova impugnazione: deve quindi essere proposta dalla parte che rivestiva già la posizione processuale nel giudizio cassato.
- Se il giudizio tributario era stato instaurato dal curatore fallimentare, l’inerzia della curatela nella riassunzione non attribuisce di per sé al fallito la legittimazione a riassumere la causa.
- Prima di proporre un atto di riassunzione occorre verificare chi fosse la parte processualmente legittimata nel procedimento concluso con la sentenza cassata e se tale legittimazione sia rimasta invariata.
- La sostituzione processuale del curatore da parte del fallito richiede una specifica base normativa o una situazione eccezionale riconosciuta dalla giurisprudenza; non può essere presunta dalla semplice inattività dell’organo fallimentare.
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