Sentenza del 24/12/2018 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Operazioni oggettivamente inesistenti - Sussistono - Fatture - Fornitura tende ufficio e altro - Detrazioni - Prova contraria - Mancanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita detrazione di costi derivanti da fatture emesse da una sartoria per tende da ufficio, poltrone usate riparate, scrivanie e banchi da lavoro, ritenendo tali operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione degli avvisi, fondati sul richiamo al processo verbale della Guardia di Finanza, l'assenza di una valida delega del funzionario firmatario e, nel merito, ha sostenuto di avere effettivamente acquistato gli arredi per i propri uffici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem mediante richiamo al processo verbale della Guardia di Finanza, poiché il verbale era stato notificato alla contribuente, che aveva potuto difendersi nel merito. Ha inoltre ritenuto sufficiente la produzione in giudizio della delega alla sottoscrizione, non essendo necessario allegarla all'avviso notificato. Nel merito, l'Agenzia ha dimostrato l'inesistenza delle operazioni mediante presunzioni gravi, precise e concordanti: l'attività di sartoria era incompatibile con la vendita di scrivanie e banchi da lavoro, i beni descritti apparivano di modesto valore rispetto ai prezzi fatturati e il controllo incrociato non aveva rilevato rapporti tra la sartoria e la contribuente. La società non ha fornito una prova contraria sufficiente. È stata inoltre condannata al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla motivazione per relationem
Cass. n. 30560/2017; Cass. n. 29002/2017
È legittimo motivare l'avviso di accertamento mediante rinvio alle conclusioni del processo verbale della Guardia di Finanza, quando il verbale sia conosciuto dal contribuente e consenta un'effettiva difesa. Non è necessaria una nuova e autonoma esposizione di tutti gli elementi già contenuti nel verbale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla delega alla sottoscrizione
Cass. n. 5200/2018; Cass. n. 12781/2016
L'Ufficio deve produrre in giudizio la delega del funzionario firmatario quando il contribuente ne contesti l'esistenza, la legittimità o la regolarità. Non è invece indispensabile che la delega sia allegata all'avviso di accertamento notificato.
Principio probatorio sulle operazioni oggettivamente inesistenti
Presunzioni gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate attraverso un insieme coerente di elementi presuntivi. Una volta forniti tali elementi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle forniture.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è nullo solo perché richiama integralmente un processo verbale della Guardia di Finanza, se il verbale è stato portato a conoscenza del contribuente e contiene gli elementi necessari per comprendere la contestazione e difendersi.
- La delega alla firma dell'avviso non deve necessariamente essere allegata all'atto notificato; tuttavia, se viene contestata, l'Amministrazione deve dimostrarne in giudizio l'esistenza e la validità.
- Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione può valorizzare la non coerenza tra l'attività del fornitore e i beni venduti, la sproporzione dei prezzi, l'assenza di rapporti contabili e altri dati emersi da controlli incrociati.
- Fotografie dei beni o una generica dichiarazione di acquisto non sono normalmente sufficienti a provare l'effettività dell'operazione: occorrono elementi documentali e oggettivi, come contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, registri di inventario e prova della consegna o dell'utilizzo dei beni.
- Quando l'Ufficio presenta un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e coerente; la semplice contestazione dell'accertamento o la produzione di elementi ambigui può non essere sufficiente.
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