Cassazione Penale, Ordinanza n. 33448/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 31/01/2025. Dal testo emerge che il ricorso investiva la valutazione di merito sulla funzionalità/efficienza di un'arma e, per estensione, delle munizioni rinvenute nel contesto di una perquisizione. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che l'accertamento sull'efficienza delle cartucce e/o dell'arma avrebbe richiesto una diversa valutazione probatoria, ma la Corte rileva che tali doglianze si risolvono nella richiesta di una lettura alternativa degli elementi processuali. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per effetto dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura. Ha richiamato il principio secondo cui, per accertare l'efficienza o inefficienza di un'arma, e per analogia delle munizioni, non è necessaria una perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento anche su elementi indiziari e su una motivazione congrua. Nel caso concreto, ha ritenuto logicamente adeguata la motivazione del giudice di merito, che aveva desunto l'efficienza delle cartucce da circostanze quali la presenza di un soggetto armato a bordo di un'autovettura davanti all'abitazione dell'imputato prima della perquisizione e il rinvenimento, durante la stessa, delle chiavi dell'automobile. Conseguentemente, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
i motivi aggiunti restano travolti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con conseguente loro inammissibilità per effetto processuale.
Massime di principio
- In tema di accertamento dell'efficienza o inefficienza di un'arma, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una perizia, potendo desumere il dato tecnico anche da altri elementi di prova, purché la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
- Il principio vale anche con riferimento alle munizioni: la funzionalità delle cartucce può essere inferita dal complesso delle circostanze processuali, senza che sia indispensabile un accertamento peritale.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia immune da manifeste illogicità o vizi macroscopici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
- In caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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