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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1886/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 05/07/2023 che convalidava il provvedimento del Questore di Crotone del 03/07/2023, con cui venivano applicati divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione presso il Commissariato di PS Giuliano-Villaricca in occasione delle partite della squadra Giuliano 1928 per la durata di 5 anni. Il ricorso censura: 1) la nullità della convalida perché pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore; 2) omessa motivazione circa l'incompatibilità tra il divieto di accesso (che includeva aree limitrofe e la via di residenza del ricorrente) e l'obbligo di presentazione; 3) carenza motivazionale sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto (il daspo era stato adottato per l'accensione di un fumogeno e in presenza di precedente daspo); 4) discrepanza tra le modalità dell'obbligo di presentazione previste dal provvedimento del Questore e quelle risultanti dall'ordinanza di convalida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha respinto i primi, secondo e quarto motivi (prima e quarta ritenuti infondati; secondo non sindacabile in sede di convalida riguardo al divieto amministrativo di accesso), ma ha ritenuto fondato il terzo motivo per mancata e insufficiente motivazione in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Crotone, in altra persona fisica, affinché il giudice di merito dia una motivazione adeguata sulla pericolosità e risolva la discrasia sulle modalità dell'obbligo di presentazione. Inoltre la Corte ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 3 luglio 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione fino alla nuova decisione.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, comma 3 e comma 5, L. 13/12/1989 n.401 (come modificato dal D.L. 119/2014, conv. L. 146/2014)

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione del divieto di accesso (daspo) e dell'obbligo di presentazione; il comma quinto impone l'obbligo di presentazione in caso di recidiva ma non esime il giudice di convalida dal valutare la riconducibilità delle condotte e la pericolosità concreta e attuale del destinatario.

  • Costituzione, art. 13

    Tutela della libertà personale: la riserva di giurisdizione impone al giudice di convalida di esercitare un controllo motivato sui presupposti che incidono su libertà personale (quale l'obbligo di presentazione).

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lettera c

    art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Motivazione formale del ricorso per cassazione (vizio di motivazione) invocata dal ricorrente; la Corte valuta la fondatezza del motivo di cassazione per insufficiente motivazione in ordine alla pericolosità.

  • Decreto-Legge 18 ottobre 2014, n. 119, conv. in L. 13 dicembre 2014, n. 146

    D.L. 119/2014, conv. L. 146/2014 (modifiche art. 6 L. 401/1989)

    Ha introdotto l'automatismo relativo alla prescrizione dell'obbligo di presentazione per recidivi e l'innalzamento massimale della durata; tuttavia la modifica non elimina l'obbligo del giudice di convalida di verificare e motivare la pericolosità concreta e l'attribuibilità della condotta.

Massime di principio

  • La convalida disposta prima dello scadere del termine dilatorio di 48 ore non determina automaticamente la nullità se il destinatario ha comunque esercitato le facoltà difensive concrete (es. deposito di memoria) e non dimostra un pregiudizio effettivo.
  • In sede di convalida il giudice penale può sindacare l'obbligo di presentazione imposto dal Questore, mentre il divieto amministrativo di accesso ai luoghi sportivi (daspo nella sua valenza amministrativa) non è normalmente sindacabile in questa sede.
  • Anche nei casi di recidiva (con obbligo di presentazione previsto dalla norma) il giudice deve motivare specificamente sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto e sull'attribuibilità delle condotte contestate; la mera esistenza di una precedente sanzione non giustifica un automatismo assoluto.
  • Eventuali discrepanze tra le modalità dell'obbligo di presentazione indicate dal Questore e quelle indicate nella convalida (es. aggravamento della misura) devono essere corrette dal giudice in sede di rinvio; la convalida non dovrebbe aggravare la posizione del destinatario senza motivazione adeguata.
  • Se la motivazione in ordine alla pericolosità è carente, la richiesta di annullamento e rinvio ha buone probabilità di accoglimento: il giudice di legittimità può disporre la sospensione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione in attesa della nuova valutazione.
  • In difesa contro un daspo conviene focalizzarsi sulla mancata prova dell'attualità e concretezza del pericolo, sulla mancata attribuibilità delle condotte e sull'eventuale pregiudizio processuale derivante da violazioni procedurali realmente dannose.

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