Cassazione Penale, Sentenza n. 1886/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 05/07/2023 che convalidava il provvedimento del Questore di Crotone del 03/07/2023, con cui venivano applicati divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione presso il Commissariato di PS Giuliano-Villaricca in occasione delle partite della squadra Giuliano 1928 per la durata di 5 anni. Il ricorso censura: 1) la nullità della convalida perché pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore; 2) omessa motivazione circa l'incompatibilità tra il divieto di accesso (che includeva aree limitrofe e la via di residenza del ricorrente) e l'obbligo di presentazione; 3) carenza motivazionale sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto (il daspo era stato adottato per l'accensione di un fumogeno e in presenza di precedente daspo); 4) discrepanza tra le modalità dell'obbligo di presentazione previste dal provvedimento del Questore e quelle risultanti dall'ordinanza di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha respinto i primi, secondo e quarto motivi (prima e quarta ritenuti infondati; secondo non sindacabile in sede di convalida riguardo al divieto amministrativo di accesso), ma ha ritenuto fondato il terzo motivo per mancata e insufficiente motivazione in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Crotone, in altra persona fisica, affinché il giudice di merito dia una motivazione adeguata sulla pericolosità e risolva la discrasia sulle modalità dell'obbligo di presentazione. Inoltre la Corte ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 3 luglio 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione fino alla nuova decisione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 3 e comma 5, L. 13/12/1989 n.401 (come modificato dal D.L. 119/2014, conv. L. 146/2014)
Stabilisce i presupposti per l'applicazione del divieto di accesso (daspo) e dell'obbligo di presentazione; il comma quinto impone l'obbligo di presentazione in caso di recidiva ma non esime il giudice di convalida dal valutare la riconducibilità delle condotte e la pericolosità concreta e attuale del destinatario.
Costituzione, art. 13
Tutela della libertà personale: la riserva di giurisdizione impone al giudice di convalida di esercitare un controllo motivato sui presupposti che incidono su libertà personale (quale l'obbligo di presentazione).
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lettera c
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Motivazione formale del ricorso per cassazione (vizio di motivazione) invocata dal ricorrente; la Corte valuta la fondatezza del motivo di cassazione per insufficiente motivazione in ordine alla pericolosità.
Decreto-Legge 18 ottobre 2014, n. 119, conv. in L. 13 dicembre 2014, n. 146
D.L. 119/2014, conv. L. 146/2014 (modifiche art. 6 L. 401/1989)
Ha introdotto l'automatismo relativo alla prescrizione dell'obbligo di presentazione per recidivi e l'innalzamento massimale della durata; tuttavia la modifica non elimina l'obbligo del giudice di convalida di verificare e motivare la pericolosità concreta e l'attribuibilità della condotta.
Massime di principio
- La convalida disposta prima dello scadere del termine dilatorio di 48 ore non determina automaticamente la nullità se il destinatario ha comunque esercitato le facoltà difensive concrete (es. deposito di memoria) e non dimostra un pregiudizio effettivo.
- In sede di convalida il giudice penale può sindacare l'obbligo di presentazione imposto dal Questore, mentre il divieto amministrativo di accesso ai luoghi sportivi (daspo nella sua valenza amministrativa) non è normalmente sindacabile in questa sede.
- Anche nei casi di recidiva (con obbligo di presentazione previsto dalla norma) il giudice deve motivare specificamente sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto e sull'attribuibilità delle condotte contestate; la mera esistenza di una precedente sanzione non giustifica un automatismo assoluto.
- Eventuali discrepanze tra le modalità dell'obbligo di presentazione indicate dal Questore e quelle indicate nella convalida (es. aggravamento della misura) devono essere corrette dal giudice in sede di rinvio; la convalida non dovrebbe aggravare la posizione del destinatario senza motivazione adeguata.
- Se la motivazione in ordine alla pericolosità è carente, la richiesta di annullamento e rinvio ha buone probabilità di accoglimento: il giudice di legittimità può disporre la sospensione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione in attesa della nuova valutazione.
- In difesa contro un daspo conviene focalizzarsi sulla mancata prova dell'attualità e concretezza del pericolo, sulla mancata attribuibilità delle condotte e sull'eventuale pregiudizio processuale derivante da violazioni procedurali realmente dannose.
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