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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20735/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro di 109 colli contenenti materiale elettronico, rinvenuti presso la sede di una società formalmente distinta, ma ritenuti nella disponibilità sostanziale di un'altra società riferita al medesimo dominus. Il sequestro era stato disposto dal pubblico ministero, poi convertito in sequestro preventivo, e l'istanza di restituzione era stata rigettata. Il tribunale del riesame/appello cautelare, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha confermato il rigetto ritenendo che la società ricorrente fosse solo uno schermo societario, privo di autonoma gestione, inserito in una più ampia organizzazione unitaria finalizzata a schermare l'attività economica e a riversare su tali società il carico tributario. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che mancasse prova del nesso di pertinenzialità tra il profitto del reato tributario e tutti i beni sequestrati: secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto indicare in modo specifico i fornitori, verificare i pagamenti e i documenti di trasporto, accertando con precisione l'epoca di acquisto dei singoli apparecchi. Ha inoltre lamentato che il giudice avrebbe invertito l'onere della prova e fondato la decisione su mere presunzioni, non essendo dimostrato che l'intero materiale fosse stato acquistato con denaro provento del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, in materia di sequestro preventivo/probatorio, il controllo di legittimità sia limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali; nel caso concreto, la motivazione del tribunale è stata giudicata congrua e comprensibile. La Corte ha valorizzato gli elementi indicati dal giudice di merito sulla natura fittizia delle società, sulla gestione unitaria e promiscua, sull'uso di prestanomi, sul pagamento da parte della società riferita al dominus di spese e stipendi delle altre società e sull'utilizzo di un medesimo canale telematico e di un'unica linea finanziaria. Da ciò ha desunto la pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al profitto del reato tributario e l'irrilevanza, nel caso concreto, della precisa data di acquisto dei singoli dispositivi. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato dalla difesa per contestare la confisca/sequestro del profitto del reato tributario e il nesso di pertinenzialità tra profitto e beni sequestrati

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    indicato come reato tributario contestato al legale rappresentante della società sostanzialmente beneficiaria del profitto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio sono deducibili soltanto violazioni di legge e vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Nella valutazione del fumus il giudice del riesame deve considerare puntualmente le risultanze processuali e indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, senza però anticipare un giudizio di fondatezza piena dell'accusa.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di elementi concreti, che una società è mera struttura schermante priva di autonoma operatività e gestita unitariamente con altre società da un medesimo dominus, è legittimo ritenere i beni nella disponibilità sostanziale di quest'ultimo ai fini del sequestro e della confisca.
  • Ai fini del nesso di pertinenzialità tra profitto del reato tributario e beni sequestrati, la dimostrazione di un'organizzazione societaria fittizia e della gestione unitaria può rendere non निर्णimante la prova del singolo momento di acquisto di ciascun bene, se il profitto illecito è stato reiteratamente generato nel tempo e impiegato per l'acquisizione dei beni.
  • In sede cautelare reale, la censura che si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio o a richiedere un accertamento analitico di merito non è idonea a scalfire una motivazione sorretta da dati fattuali specifici.
  • L'assenza di allegazioni difensive idonee a dimostrare autonoma gestione e contabilità effettiva della società ricorrente può rafforzare la tenuta del giudizio cautelare sulla fittizietà della proprietà apparente dei beni sequestrati.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoSequestroImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfiscaOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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