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Ordinanza

Ordinanza n. 10418/2026 - Roma, Sezione 1B

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – Del provvedimento emesso in sede di riesame in data 26.01.2026 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Del verbale n. -OMISSIS- emesso in sede di riesame in data 23.01.2026 dall'Infermeria Presidiaria Taranto – Commissione ulteriori accertamenti sanitari VF1 e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Del provvedimento emesso in data 04.12.2025 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il primo giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. PER L’ACCERTAMENTO: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare - 2° blocco, con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione e adozione delle più idonee misure cautelari: del provv. del 06.02.2026 dal Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - servizio reclutamento graduati e militari di truppa, recante la graduatoria. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare, con conseguente riammissione al concorso pubblico e graduatoria.

Giustizia amministrativa202603179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica al concorso VFI della Marina Militare e, per illegittimità derivata, graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo giudizio di non idoneità del 4 dicembre 2025, il successivo verbale di riesame del 23 gennaio 2026 e il provvedimento di riesame del 26 gennaio 2026, nonché la graduatoria finale approvata il 6 febbraio 2026. L'esclusione è stata motivata dalla rilevazione di una «alterazione della motilità oculare in presenza di stereopsi», ritenuta causa di inidoneità ai sensi della disciplina tecnica richiamata dall'amministrazione e comportante l'attribuzione del coefficiente AV-OC 3. Il ricorrente ha dedotto, sulla base della documentazione medica prodotta, l'insussistenza dell'affezione contestata e, comunque, l'inidoneità della stessa a determinare l'esclusione dal concorso. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere giudicato idoneo e la riammissione al concorso e alla graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda cautelare né quella di annullamento, ritenendo necessario un approfondimento tecnico mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Direzione Centrale di Sanità, Servizio Affari Generali di Sanità, 1ª Divisione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con facoltà di avvalersi di specialisti non dipendenti da strutture collegate alla Forza Armata interessata dal concorso. L'organismo dovrà accertare, in contraddittorio, se il ricorrente presenti l'alterazione della motilità oculare in presenza di stereopsi, quale coefficiente sanitario debba essergli attribuito e se, sulla base della normativa applicabile, egli sia idoneo alla prosecuzione della selezione. Sono state disciplinate la trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione e del ricorrente, la partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici, nonché la comunicazione e il deposito della relazione entro il 16 settembre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 14 ottobre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire valutazioni tecniche utili alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione disposta dal giudice, compresi l'organismo incaricato e le modalità di svolgimento dell'incombente istruttorio.

  • Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014, Direttiva tecnica del Ministero della Difesa, codice 118

    È la disciplina tecnica richiamata per valutare la condizione oculistica e il relativo coefficiente sanitario ai fini dell'idoneità concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale dipende dall'accertamento controverso di una specifica condizione sanitaria e dal relativo coefficiente, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, consentendo alle parti di produrre la documentazione medica, di essere avvisate delle operazioni e di parteciparvi tramite difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
  • In una verificazione relativa all'idoneità per un concorso militare, il giudice può affidare l'accertamento a un organismo sanitario estraneo alla Forza Armata interessata, al fine di assicurare un esame tecnico indipendente rispetto all'amministrazione che ha formulato il giudizio contestato.
  • L'organo verificatore deve pronunciarsi non soltanto sulla sussistenza della patologia o alterazione contestata, ma anche sul coefficiente sanitario conseguente e sull'effetto di tale coefficiente rispetto ai requisiti normativi di idoneità concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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