Cassazione Penale, Sentenza n. 46624/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale (ma concesso la detenzione domiciliare) per una pena residua di 1 anno e 6 mesi in cumulo per due condanne per violazione degli obblighi di assistenza familiare; il ricorso deduceva (1) errata valutazione della natura del rapporto di lavoro (il contratto indicava sede in Guidonia Montecelio e non un lavoro effettivamente "itinerante") e mancata considerazione della positiva evoluzione della personalità e della convivenza con la figlia; (2) vizio di motivazione per non aver verificato d'ufficio con le forze di polizia la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze di controllo e per non aver adottato prescrizioni alternative (es. obbligo di soggiorno) ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha osservato che il contratto contiene effettivamente clausole che rendono l'attività suscettibile di svolgimento "su tutto il territorio nazionale", ma il Tribunale non ha spiegato perché, anche se itinerante, tale lavoro sarebbe incompatibile con le esigenze di prevenzione del rischio di recidiva (le condanne riguardano violazioni degli obblighi di assistenza familiare). Inoltre l'ordinanza ha omesso di valutare adeguatamente la condotta successiva al fatto (assunzione con contratto a tempo indeterminato, stabile reddito, convivenza con la figlia) e non ha motivato perché non avrebbe adottato prescrizioni alternative previste dal comma 6 dell'art. 47 (es. obbligo di soggiorno nel comune dove si svolge il lavoro) o chiesto accertamenti alla P.S. sulla effettiva incompatibilità. Per tali carenze la pronuncia impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 47 Ord. Pen. (Ordinamento Penitenziario)
"condiziona l'affidamento al convincimento che, anche attraverso le prescrizioni, la misura contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati" (commi 2 e 3), e riferimento ai commi 6 e 7
L'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica che consideri l'evoluzione della personalità post-fatto; il giudice deve valutare la compatibilità del lavoro con esigenze di controllo e valutare l'adozione di prescrizioni (es. obbligo di soggiorno) prima di escludere la misura
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente per lamentare vizio di motivazione e mancata adozione di accertamenti d'ufficio; la Corte però ha ritenuto il vero vulnus nella valutazione incompleta ex art. 47 più che in un diretto rilievo costituzionale separato
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio rieducativo della pena; la Corte ha interpretato l'art. 47 in chiave rieducativa e ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato se la misura alternativa potesse perseguire la rieducazione
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il punto centrale è la valutazione della personalità e del comportamento successivo al reato: esperienze lavorative stabili e la presenza di rapporti familiari recuperati sono elementi che favoriscono l'accesso alla misura alternativa
- La mera clausola di contratto che prevede disponibilità territoriale non basta, senza adeguata motivazione, a escludere l'affidamento: il giudice deve spiegare concretamente in che modo l'attività renderebbe impossibile il controllo o incrementerebbe il rischio di recidiva
- Prima di negare l'affidamento per incompatibilità del lavoro con le esigenze di controllo, il giudice deve valutare e, se opportuno, adottare prescrizioni alternative (es. obbligo di soggiorno, limitazioni orarie) previste dall'art. 47 comma 6, o disporre gli accertamenti necessari (richieste agli organi di polizia)
- La mancanza di risarcimento del danno non può automaticamente escludere la misura: va valutata nel contesto complessivo della prognosi rieducativa e delle eventuali prescrizioni esecutive
- Il giudice deve motivare puntualmente ogni elemento che porta al rigetto dell'istanza: insufficiente o generica motivazione sulla incompatibilità con il controllo comporta annullamento e rinvio per nuovo esame
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