Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 aprile 2025 della Corte di appello di Palermo, pronunciata in sede di rinvio, che aveva rideterminato in due anni di reclusione ed euro 500 di multa la pena per il solo delitto di tentata estorsione. In precedenza, la condanna per estorsione consumata era stata annullata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione; era invece divenuta irrevocabile l’affermazione di responsabilità per la tentata estorsione, con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la pronuncia rescindente aveva richiesto una rivalutazione dell’intero trattamento sanzionatorio e la Corte territoriale aveva negato le attenuanti con formule stereotipate, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 133 c.p., lamentando che fosse rimasta invariata la pena base già stabilita nella sentenza annullata e sostenendo che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione del tentativo il fatto che il direttore fosse riuscito a ottenere la riduzione dei compensi indipendentemente dalla condotta dell’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. Quanto alle attenuanti generiche, ha affermato che il giudice del rinvio non era tenuto a formulare una motivazione diversa da quella della decisione annullata e ha giudicato adeguato il richiamo all’assenza di elementi favorevoli, alla reiterazione della condotta e all’intensità del dolo, circostanze rimaste immutate. Quanto alla pena, ha rilevato che essa era stata fissata in misura prossima al minimo previsto per l’estorsione e che la motivazione, pur non necessaria in forma specifica e dettagliata in tale situazione, aveva comunque illustrato le numerose minacce rivolte a collaboratori e dipendenti del resort per impedire la riduzione degli incarichi. Ha inoltre ritenuto giustificata la riduzione per il tentativo nella misura della metà. L’affermazione di responsabilità per tentata estorsione resta definitiva; il precedente capo di estorsione consumata era stato già dichiarato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Ciononostante, alle pagg. 3 e 4, ha inteso giustificare la pena irrogata, compresa l'entità della riduzione per il tentativo pari alla metà, illustrando le numerose condotte minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti dei diversi collaboratori e dipendenti del resort "Verde", in cui gestiva dal 2009 le aree verdi, al fine di costringere il nuovo direttore a non ridimensionare gli incarichi assegnatigli adottando le medesime modalità estorsive praticate nel 2009.
La riduzione di pena per il tentativo, nella misura della metà, è stata ritenuta adeguatamente motivata alla luce delle modalità e della pluralità delle condotte minacciose.
Con riferimento alla determinazione della pena per il residuo reato ascritto a Tavormina la sentenza impugnata è partita quasi dalla pena minima prevista per il delitto di estorsione e già questo l'avrebbe esonerata dal rendere una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono implicitamente inclusi gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, può essere sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, che implica la considerazione degli elementi indicati dall’art. 133 c.p.; resta possibile una motivazione più articolata, come avvenuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle attenuanti generiche, non è tenuto ad adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata quando gli elementi fattuali rilevanti siano rimasti immutati e la motivazione originaria sia idonea a sorreggere la decisione.
- Se la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, il giudice può assolvere l’onere motivazionale mediante il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono implicitamente ricompresi gli elementi di cui all’art. 133 c.p.
- Nel determinare la pena, il giudice può valorizzare anche reati dichiarati prescritti, in quanto espressione della condotta antecedente al reato giudicato e indicativi della personalità dell’imputato.
Come è indicizzato
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