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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26864/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto già condannato, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione tra reati definiti con tre diverse sentenze. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 666 e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso il vincolo della continuazione tra i reati giudicati, nonostante la prospettata unitarietà del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi, delle modalità esecutive e degli elementi fattuali rilevanti per escludere la continuazione, valorizzando il notevole intervallo temporale tra le condotte, la diversità dei contesti geografici e la diversa compagine soggettiva dei correi. La censura difensiva mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    invocato come parametro per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato come norma del procedimento di esecuzione nel quale è stata proposta l'istanza di unificazione

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato quale base normativa della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione in sede esecutiva

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle circostanze fattuali già esaminate dal giudice dell'esecuzione.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati può essere negato valorizzando elementi fattuali quali la distanza temporale tra le condotte, la diversità dei luoghi di commissione e la differente compagine dei concorrenti, purché la valutazione sia sorretta da un'analisi concreta dei singoli episodi.
  • Quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo logico e puntuale l'esclusione del vincolo della continuazione, la sua valutazione di fatto non è normalmente sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo sulla tenuta logica della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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