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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03064/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non contiene una diversa statuizione sul merito della responsabilità, ma conferma indirettamente l’esito sfavorevole già ottenuto dal ricorrente in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/05/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso è qualificato dalla Corte come reiterativo di questioni già esaminate dal giudice di secondo grado e come fondato, in sostanza, su una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta in sentenza. Non vengono indicati nel provvedimento i reati contestati né ulteriori specifici motivi di doglianza. La Corte rileva che il ricorrente non evidenzia manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del materiale fattuale e probatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato in punto di conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non integra, di per sé, un vizio rilevante in cassazione se non si individuano manifeste illogicità della motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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