Cassazione Penale, Sentenza n. 46302/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere, dopo che il GIP di Asti aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari relativamente a reati di ricettazione continuata connessi a un rilevante traffico di oro di provenienza illecita. In cassazione deduceva, tra l'altro, la mancata trasmissione da parte del PM di sommarie informazioni testimoniali ritenute favorevoli (Barbero Daniele e Gavazza Amanda), il mancato apprezzamento dell'interrogatorio del ricorrente e dei testi a suo favore (sulla questione di una catenina e sull'abitudine ad acquistare altri metalli ma non oro), e vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla valutazione comparata con altri coindagati ammessi ai domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, in caso di aggravamento della misura cautelare, l'unica questione rilevante in questa sede sia la valutazione delle esigenze cautelari e non una rinnovata valutazione degli elementi probatori sul punto del fumus. Il Tribunale aveva motivato l'aggravamento evidenziando la professionalità e la struttura non episodica delle condotte, i precedenti penali specifici e la violazione della misura di prevenzione; tali argomentazioni sono state ritenute complete e prive di vizi rilevabili in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato la norma per lamentare la mancata trasmissione di atti favorevoli. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la questione della trasmissione non fosse idonea a rendere ammissibile il ricorso sull'aggravamento, posto che in questa sede rileva prioritariamente la valutazione delle esigenze cautelari e non una rivalutazione complessiva del materiale probatorio.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata nel dispositivo per gli adempimenti della cancelleria; non incide sul merito della decisione di inammissibilità, ma segna gli effetti amministrativi della pronuncia.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso l'aggravamento di una misura cautelare la Corte di Cassazione limita il proprio esame principalmente alla congruità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, necessità della misura) e non a una nuova valutazione del fumus del reato.
- La denuncia della mancata trasmissione di atti favorevoli da parte del PM (art. 309 c.p.p.) può essere rilevante, ma ha efficacia se mostrabile che la omissione ha effettivamente inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari; in assenza di tale nesso il motivo rischia di essere inammissibile o inefficace.
- La condotta pregressa del soggetto (precedenti specifici) e la violazione di misure o prescrizioni di prevenzione sono elementi molto rilevanti nella prospettiva prognostica e possono giustificare l'aggravamento anche se il detenuto ha osservato il regime domiciliare per un periodo.
- Le argomentazioni difensive basate su versioni alternative dei fatti o su elementi che attengono principalmente alla valutazione della colpevolezza (es. testimonianze che smentiscono l'elemento materiale) hanno scarse possibilità di successo in sede di cassazione sull'aggravamento, salvo che non emergano vizi formali o procedurali nella motivazione del giudice delle misure.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di aggravamento, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare errori nella valutazione delle esigenze cautelari (mancata considerazione di elementi di personalità o di effettiva attenuazione del pericolo) o vizi di motivazione, oltre a segnalare tempestivamente eventuali omissioni procedurali rilevanti.
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