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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44984/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva dichiarato il reato di lesioni colpose improcedibile per difetto di querela, ritenendo inesistente l'autenticazione della sottoscrizione da parte del procuratore della persona offesa. Il Procuratore ha denunciato che la querela era stata inviata via PEC dall'avvocato difensore munito di procura speciale e corredata del documento di identità del querelante, con apposizione di firma digitale del difensore che attestava la veridicità della firma del querelante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto valida la querela perché proveniente dal querelante e autenticata digitalmente dal difensore previamente nominato (procura speciale e nomina risultanti nell'atto datato 5.5.2022, invio PEC nello stesso giorno con documento di identità). Applicando il principio del favor querelae e la giurisprudenza richiamata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Napoli per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    Norma citata quale base procedurale per il ricorso per cassazione del Procuratore; utilizzata per inquadrare il vizio di legalità dedotto in cassazione.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 39 disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    Attribuisce al difensore il potere di autenticare la sottoscrizione; la Corte ha ritenuto che, se il difensore è nominato prima della redazione dell'atto, la sua firma digitale apposta su PEC può attestare la veridicità della firma del querelante.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv. 286055; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584

    Case law che chiarisce i limiti e le condizioni dell'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore: la firma digitale del difensore non autentica se la nomina avviene dopo la redazione dell'atto; invece la giurisprudenza di legittimità di ultima ora e la Sezione Unita favoriscono l'accertamento della provenienza della querela e la sua validità quando la nomina e la procura sono antecedenti e la documentazione è acquisita via PEC.

Massime di principio

  • La firma digitale apposta dal difensore su una querela inviata via PEC può costituire autenticazione della sottoscrizione del querelante se il difensore è stato nominato prima della redazione della querela e risulta procura speciale valida.
  • La presenza, nella PEC trasmessa dal difensore, di copia del documento di identità del querelante rafforza la prova della provenienza e dell'autenticità della querela.
  • In caso di dubbio, il principio del favor querelae impone una interpretazione orientata alla conservazione della querela quando sia possibile accertarne la provenienza reale dalla persona offesa.
  • Se la nomina del difensore è successiva alla redazione della querela, la firma digitale del difensore non autentica la sottoscrizione del querelante e può ritenersi insufficiente.
  • La conseguenza processuale della valida autenticazione è l'improcedibilità non sussistente: la querela valida impedisce la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela e il procedimento prosegue.

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