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Ordinanza

Ordinanza n. 2198/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 487/2024, del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202505848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente relativa all'anno scolastico 2021/2022

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 487/2024 del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro, relativa all'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza funzionale, assegnando alle parti un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; nessuna memoria è stata depositata.

La decisione

Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza e ha indicato come giudice competente il TAR Campania – sede di Napoli. In applicazione dell'art. 113, comma 2, c.p.a., la competenza per l'esecuzione del giudicato relativo a una decisione del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la decisione da eseguire. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Benevento, la competenza appartiene al TAR Campania – Napoli. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    La competenza funzionale per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la decisione da eseguire.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, la competenza è funzionalmente attribuita al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la decisione da eseguire.
  • Quando il TAR adito rileva la propria incompetenza funzionale e indica il TAR competente, il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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