Cassazione Penale, Ordinanza n. 25292/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano interamente in fatto e tendevano a sollecitare un riesame del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'Appello aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna dell'imputato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando quindi la ricostruzione probatoria e la valutazione del merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano integralmente di fatto e miravano, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove già valutate nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La disposizione incriminatrice è richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte non ne offre una lettura sostanziale, limitandosi a prenderla come titolo di reato oggetto del giudizio.
giudizio abbreviato
È richiamato come rito seguito nel merito; la Corte osserva che, anche in tale sede, il ricorso non può tradursi in una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.
cassa delle ammende
È disposta la condanna del ricorrente al versamento della somma prevista quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizio motivazionale, si risolva in una critica meramente fattuale della decisione di merito e miri a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Il giudizio di legittimità non consente un terzo grado di merito: quando la censura investe soltanto la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle fonti probatorie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La conferma in appello della condanna per reati in materia di stupefacenti rende inammissibili doglianze che non individuino un effettivo errore di diritto o un vizio logico immediatamente percepibile nella motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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