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Sentenza

Sentenza n. 11876/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport DPS 0008739-P-19/06/2025 del 19.06.2025 con cui la domanda di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci presentata in data 10.05.2024 dal Sig. Lopez è stata subordinata al superamento della misura compensativa consistente nell'esecuzione della prova PFC- T PROVA Formativa Comune Tecnica e comunicata mediante posta elettronica il 20.6.2025 avente ad oggetto il riconoscimento in regime di stabilimento di cui al titolo III capi I e II del D.lgs 206/ 2007 del titolo di maestro di sci di massimo grado conseguito in Croazia e denominato “Ucitelj Skijanja” rilasciato dall'Associazione Skijasko Uciliste; nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, anche non conosciuto ed eventualmente richiamato nella parte motivata del provvedimento impugnato nel caso possa occorrere per la declaratoria del riconoscimento della qualifica professionale di maestro di sci rilasciata da “Ucitelj Skijanja” rilasciato dall'associazione Skijasko Uciliste e conseguentemente del diritto del ricorrente a prestare in regime di stabilimento la professione di maestro di sci sul territorio dello Stato Italiano;

Giustizia amministrativa202510377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che ha subordinato il riconoscimento in Italia della qualifica professionale croata di maestro di sci al superamento della prova compensativa PFC-T

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in possesso della qualifica albanese e successivamente di quella croata di maestro di sci di massimo grado, nonché del certificato di superamento della prova comune PFC-S in materia di sicurezza, chiedeva il riconoscimento in Italia del titolo ai sensi del d.lgs. 206/2007. L’amministrazione subordinava il riconoscimento al superamento della prova formativa comune tecnica PFC-T, rilevando differenze sostanziali tra la formazione estera e quella italiana, con particolare riguardo alla sicurezza in montagna e alle competenze tecniche relative ai livelli e alla progressione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 206/2007, dell’art. 5 del d.p.c.m. n. 237/2011 e dell’art. 7 della legge n. 81/1991, nonché del giusto procedimento, dei principi di buon andamento, trasparenza, chiarezza e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.; deduceva inoltre eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sosteneva, in particolare, che la PFC-T, consistente in uno slalom gigante secondo regole tecniche FIS, riguardasse una materia non prevista dai corsi italiani né dall’art. 5 del d.p.c.m. n. 237/2011 e che il superamento della PFC-S fosse sufficiente a comprovare le competenze richieste.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. In base all’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, l’amministrazione ha il potere-dovere di imporre una prova attitudinale quando la formazione del richiedente presenta differenze sostanziali rispetto a quella nazionale. Il ricorrente non aveva dimostrato di aver superato una prova equivalente alla PFC-T nel proprio percorso formativo o professionale. La PFC-T è inclusa nel percorso abilitante italiano e mira a verificare oggettivamente le competenze tecniche e le abilità necessarie, anche sotto il profilo della sicurezza in montagna. Il giudice esclude che si tratti di una materia estranea alla disciplina nazionale, poiché l’art. 5 del d.p.c.m. n. 237/2011 contempla la tecnica di insegnamento e l’esecuzione pratica e teorica di esercizi valutati dalla commissione. La nozione di materie sostanzialmente diverse deve essere interpretata in relazione alla natura concreta della professione: per una professione pratico-sportiva come quella di maestro di sci, la formazione non può limitarsi alle conoscenze teoriche, ma deve comprendere la verifica dell’effettiva perizia tecnica sulle piste. La prova compensativa è ritenuta ragionevole, proporzionata e coerente con la disciplina europea e nazionale, anche in considerazione dei rilevanti profili di sicurezza. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia

    Consente e impone all’amministrazione di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una prova attitudinale quando la formazione estera presenta differenze sostanziali rispetto a quella nazionale; la valutazione delle differenze deve considerare le conoscenze essenziali all’esercizio della specifica professione e il contenuto pratico della formazione.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 206/2007

    per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante

    La differenza sostanziale va apprezzata con riferimento alle competenze essenziali per la professione e alla durata o al contenuto della formazione ricevuta.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. 206/2007

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 206/2007

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 5 d.p.c.m. 8 novembre 2011, n. 237

    Tecnica di insegnamento: conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove

    La disciplina nazionale comprende anche competenze tecnico-pratiche e consente di verificare l’idoneità mediante prove di esecuzione pratica, non soltanto mediante conoscenze teoriche.

  • Regolamento delegato (UE) 2019/907

    La PFC-T costituisce una prova formativa comune tecnica prevista nell’iter formativo italiano e considerata dalla disciplina europea in materia di riconoscimento delle qualifiche di maestro di sci.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente con riguardo ai principi di buon andamento, trasparenza, chiarezza e correttezza dell’azione amministrativa; il giudice non ravvisa violazioni di tali principi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’amministrazione può e deve imporre una prova attitudinale quando accerti una differenza sostanziale tra la formazione ricevuta all’estero e quella richiesta dall’ordinamento nazionale per l’esercizio della professione.
  • La valutazione delle materie sostanzialmente diverse deve essere compiuta in relazione alle conoscenze e abilità essenziali per la specifica professione, considerando non soltanto i contenuti teorici ma anche la durata e il contenuto pratico della formazione.
  • Per una professione pratico-sportiva caratterizzata da rilevanti esigenze di sicurezza, la prova compensativa può legittimamente verificare l’effettiva abilità tecnica e la perizia operativa del richiedente, anche mediante una prova standardizzata già prevista nel percorso abilitante nazionale.
  • Il superamento di una prova relativa alla sicurezza non esclude la possibilità di imporre una distinta prova compensativa diretta ad accertare competenze tecniche e abilità pratiche, quando il richiedente non dimostri di possedere una formazione estera equivalente sotto tali profili.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneEsercizio della professione
RamiProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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